Contrattazione

Proroga a rischio per migliaia di rapporti a tempo determinato

di Enzo De Fusco e Riccardo Fuso

Entro fino anno sono a rischio decine di migliaia di rapporti a tempo determinato che non potranno essere rinnovati o prorogati. È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 47 della legge di Bilancio 2021 che è in corso di esame alla Camera per la sua approvazione.

Con il decreto Agosto è stato modificato l'articolo 93 del decreto Rilancio stabilendo che «in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

La norma, applicabile anche ai contratti a termine a scopo di somministrazione, è stata già utilizzata da molte aziende durante il periodo estivo spostando la durata dei contratti a termine fino a fine anno. L’articolo 47 della legge di bilancio 2021 stabilisce che all’articolo 93 la data del 31 dicembre 2020 è sostituita con la data del 31 marzo 2021. Questa scelta del legislatore deve ritenersi penalizzante per aziende e lavoratori considerando la fase emergenziale.

Infatti, la tecnica utilizzata, che modifica solo la data indicata nell'articolo 93, non consente alle aziende di avvalersi di un'ulteriore proroga o rinnovo oltre a quella già prevista dal decreto Agosto.

Nel citato articolo 93, rimangono confermati, quindi, gli altri vincoli riferiti: a) alla durata massima della proroga o del rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi, b) alla possibilità di rinnovare e prorogare una solo volta il contratto senza l'indicazione della causale, c) alla durata complessiva del rapporto di lavoro che in ogni caso non può eccedere i 24 mesi.

In altri termini, se i datori di lavoro (e sono molti), in un periodo di forte incertezza, si sono già avvalsi di questa opportunità normativa prevista dal decreto Agosto prorogando o rinnovando i contratti a termine solo per qualche mese, nonostante la norma prevista nella legge di bilancio 2021, non potranno più confermare in deroga i contratti che sono in scadenza.

Peraltro, la norma non derogando in alcun modo alla durata massima di 24 mesi prevista dal decreto 81/15, anzi la conferma espressamente, taglia fuori molto contratti a termine che durante il periodo di pandemia hanno nel frattempo raggiunto il limite dei 24 mesi pur rimanendo prevalentemente in cassa integrazione.

Alla luce di queste considerazioni, la modifica che apporta l’articolo 47 sembra confermare la linea interpretativa rigorosa secondo cui l’atto di proroga e rinnovo deve essere sottoscritto entro la fine dell'anno 2020 e sempre che la scadenza naturale del contratto intervenga entro tale data (si veda il Sole24ore del 14 settembre 2020).

D’altronde, se già con la norma del decreto Agosto fosse stato possibile prorogare o rinnovare contratti anche in scadenza oltre il 31 dicembre 2020, il nuovo intervento normativo avrebbe un significato molto limitato. Resta fermo che, l’eventuale proroga anticipatamente pattuita nel 2020 con scadenza naturale del contratto nel 2021, potrebbe risultare possibile solo a fronte di un solido fondamento tecnico-organizzativo così da allontanare il rischio di una condotta in frode alla legge. Analogamente, gli stessi ragionamenti potranno essere applicati anche con riferimento alla nuova data del 31 marzo 2021 una volta entrata in vigore la modifica normativa.

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