Contrattazione

Contratto dirigenti Funzioni locali, la vacanza spiega il mistero dei 10 euro

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Il rinnovo del contratto per la dirigenza delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, destinato ai dirigenti degli enti locali, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e ai segretari comunali, sembrava portare con sé un piccolo mistero.

Partendo dallo stipendio a regime del precedente contratto collettivo, pari per tutte le categorie a 43.310,90 euro annui e applicando l’aumento a regime di 125 euro mensili e l'indennità di vacanza contrattuale, negli importi determinati dalla Ragioneria dello Stato con decorrenza 1° luglio 2010, si arriva a un totale annuo di 45.250,63 euro, che differisce dall’importo del trattamento stipendiale indicato dal nuovo contratto collettivo nazionale in 45.260,77 euro.

Per capire come si è evoluta la vicenda, e spiegare l’origine dei 10,14 euro “misteriosi”, è necessario distinguere i dirigenti dai segretari comunali.

Per i primi, la differenza, seppur di importo modesto, appariva in prima analisi priva di motivazione.

In verità, la spiegazione risulta più semplice del previsto. In sostanza nell’anno 2010, la Ragioneria dello Stato, in sede di calcolo dell’indennità di vacanza contrattuale, aveva a disposizione solo i contratti nazionali del biennio 2006/2007 in quanto erano gli ultimi che risultavano sottoscritti a quell'epoca. I contratti nazionali del biennio successivo, 2008/2009, sono stati firmati successivamente alla decorrenza dell’indennità di vacanza contrattuale. Questo ha comportato che la Ragioneria generale dello Stato, nel calcolo dell’indennità, prendesse a base la retribuzione mensile di 3.228,31 euro, riferita, per l’appunto, al biennio 2006/2007, mentre quella corretta doveva essere quella del biennio successivo, pari a 3.331,61 euro mensili.

Di conseguenza l’indennità di vacanza contrattuale, nella misura del 50% del tasso di inflazione programmata, allora quantificato nell'1,50%, ammontava a 24,21 euro mensili.

Rifatti i conti sul tabellare del biennio 2008/2009, l’importo corretto doveva essere pari a 24,99 euro mensili. La differenza, che ammonta 78 centesimi al mese, si traduce in un importo annuo per tredici mensilità di 10,14 euro, che fa quadrare i conti.

La situazione è ancora più evidente per i segretari comunali, i quali all’inizio del 2010 erano fermi al contratto del biennio 2004/2005.

L’indennità di vacanza contrattuale allora quantificata dalla Ragioneria generale dello Stato era pari a 20,16 euro mensili.

Rifatti i conti con la logica dei dirigenti, considerato che il trattamento economico mensile è parificato fra le due categorie almeno per i segretati di fascia A e B, risulta una differenza a favore degli stessi pari a 4,83 euro mensili.

Il tutto viene recuperato in sede di conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale nello stipendio base, che, a norma del nuovo contratto nazionale, avverrà con l’applicazione dell’intesa, vale a dire entro trenta giorni dalla sottoscrizione avvenuta il 17 dicembre 2020 e, quindi, nel prossimo mese di gennaio.

La domanda sorge spontanea: e per il passato? Gli enti devono provvedere a conguagliare gli importi del differenziale dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente non corrisposti, anche se hanno seguito le indicazioni ufficiali della Ragioneria generale dello Stato?

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