Contrattazione

Sportivi professionisti, bonus in salvo per chi versa lo 0,5% entro il 15 marzo

di Antonio Longo

Fatti salvi per il 2019 i benefici connessi al regime fiscale speciale degli sportivi che si trasferiscono in Italia, con versamento del contributo entro il prossimo 15 marzo a pena di decadenza. È questa la principale disposizione del Dpcm bollinato attuativo della disciplina agevolativa per gli sportivi professionisti “impatriati”. La querelle, che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, è sorta a seguito della circolare 33/E/2020 che aveva ritenuto inapplicabile il regime in questione proprio per mancanza della normativa secondaria. Si fa riferimento ai commi 5-quater e 5quinquies dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, introdotti in sede di conversione del Dl 34/2019. La disciplina si applica ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nelle discipline professionistiche riconosciute dal Coni (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza in Italia. A partire dalla data di entrata in vigore (30 giugno 2019) queste disposizioni hanno consentito a molte società sportive di contrattualizzare i campioni dello sport grazie ad una consistente riduzione del carico fiscale. I redditi degli sportivi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia (in particolare gli stipendi corrisposti dal club) non concorrono infatti alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, con conseguenti minori ritenute a carico della società sostituto di imposta. In base al comma 5-quinquies l’adesione al regime comporta il versamento di un contributo, pari allo 0,5% della base imponibile, per il sostegno dei settori giovanili.

Sin da subito si era sostenuto su queste colonne (si veda Il Sole 24 Ore del 29 dicembre) come l’interpretazione del fisco prestasse il fianco ad alcune critiche. Il tenore letterale della norma primaria è chiaro nel prevedere la necessità del Dpcm al solo scopo di disciplinare le specifiche tecniche per il versamento del contributo e le modalità di accesso per i soggetti destinatari. Inoltre, tale interpretazione non sarebbe in linea con il principio di gerarchia delle fonti, oltre a violare il principio di affidamento perché in contrasto con le istruzioni alla dichiarazione dei redditi approvate dalla stessa Agenzia per il 2019.

Ebbene, il Dpcm conferma l’interpretazione pro contribuente nel senso auspicato. In effetti il titolo della norma si rivolge alla sola «definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo» e non anche al comma 5-quater che stabilisce il regime di detassazione al 50% da considerarsi pienamente operativo. È previsto che siano gli sportivi “optanti” a versare annualmente il contributo, tramite F24, entro il termine di versamento del saldo dell’Irpef relativa al periodo di imposta di riferimento, senza possibilità di compensare eventuali crediti fiscali. La previsione tanto attesa, quanto, per le ragioni sopra evidenziate, quasi dovuta, è quella secondo cui sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni in sede di dichiarazione a valere sul periodo di imposta 2019, previo versamento dei contributi entro il 15 marzo 2021. L’eventuale omesso o insufficiente versamento entro i termini indicati comporta la decadenza dal beneficio. Contestualmente al versamento gli sportivi comunicano al Dipartimento per lo Sport, mediante canale online, la propria adesione, la somma versata, i dati del datore di lavoro e la federazione di riferimento.

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