Contrattazione

Assenza dal servizio equiparata al periodo di ricovero in ospedale

di Alessandro Rota Porta

Nonostante ormai dieci mesi di convivenza con l’emergenza pandemica, il panorama legislativo predisposto a tutela dei lavoratori particolarmente a rischio per specifiche patologie non ha ancora trovato un disegno organico: quello che ci troviamo di fronte è, infatti, un quadro composto da discipline che sono mutate nel tempo e da proroghe solo parziali delle disposizioni via via introdotte.

Analizziamo allora le misure riservate a questa categoria di lavoratori, cosiddetti fragili.

I destinatari

In primo luogo, il perimetro dei soggetti destinatari è quello dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992: si tratta, per questi ultimi, del caso in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, cosicché la situazione assume connotazione di gravità.

Come precisato nel messaggio Inps 2584 del 24 giugno 2020, le misure in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2021 ha modificato il previgente assetto normativo delle tutele originariamente previste dall’articolo 26, del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020) nei confronti dei lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per le patologie sopra citate. La salvaguardia prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della connotazione di “fragilità” stessa. In queste ipotesi scatta, altresì, la correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. I chiarimenti sono contenuti nel messaggio Inps 171/2021.

Obbligo lavoro agile

Altro tema riferito ai lavoratori in questione è quello dell’obbligatorietà della modalità di lavoro agile: è stato prorogato al 28 febbraio 2021 il diritto – introdotto dall’articolo 26, del Dl 18/2020 – per i lavoratori “fragili” di svolgere, di norma, la prestazione lavorativa o le specifiche attività di formazione professionale da remoto, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In realtà, secondo il dettato letterale della normativa vigente, non sussiste più un vero e proprio diritto assoluto al lavoro agile (come veniva disciplinato dall’articolo 39, del Dl 18/2020) ma di una modalità attivabile in via “generale” e prioritaria, salvo ammettere delle deroghe in casi eccezionali e ragionevoli: questo a differenza del quadro legislativo precedente che aveva sancito un diritto autonomo del lavoratore, senza deroghe. Pertanto, potrebbero verificarsi ipotesi in cui lo smart working potrà non essere garantito a questi lavoratori, purché il rifiuto venga adeguatamente motivato da parte del datore di lavoro.

È, invece, scaduto lo scorso 31 dicembre il diritto assoluto che consentiva il lavoro agile per disabili gravi o immunodepressi oppure dipendenti con una persona con disabilità grave o immunodepressa nel nucleo familiare. Tuttavia, la disciplina cessata è stata in parte sostituita, dall’articolo 21- ter, del Dl 104/2020, secondo cui fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta in base alla legge 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile semplificato: deve però sussistere una doppia condizione. In primo luogo, nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore non lavoratore (oppure, ad esempio, si deve trovare a svolgere la prestazione in smart working); inoltre, l’attività lavorativa non deve richiedere necessariamente la presenza fisica.

Settore privato

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione economica della malattia e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica ed il settore lavorativo di appartenenza, è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

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