Contrattazione

Per i rider via d'uscita nel contratto di settore

di Matteo Prioschi

Collaboratori a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato per quanto riguarda aspetti retributivi, previdenziali, assicurativi, di salute e sicurezza. A questa conclusione è giunta l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano per i profili penalistici e dall’Ispettorato nazionale del lavoro per ciò che concerne l’inquadramento dei rapporti di lavoro, a cui hanno partecipato l’Ispettorato del lavoro e il nucleo ispezioni lavoro dei Carabinieri di Milano, nonché Inps, Inail.

La conclusione è in linea con quella già raggiunta dalla Corte di cassazione nella sentenza 1663/2020, relativa a un contenzioso riguardante Foodora, e in base alle quali i ciclofattorini rientrano nelle previsioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015. Ciò significa che l’indagine ha verificato che la prestazione lavorativa svolta dai rider è prevalentemente personale, ha il requisito della continuità ed è etero-organizzata, in quanto gestita e organizzata dalla piattaforma.

Dunque non c’è l’obbligo di assumere i ciclofattorini come lavoratori dipendenti, ma va loro applicata la disciplina del lavoro subordinato. E, al pari di quanto fatto dalla giurisprudenza nel caso Foodora, nei verbali recapitati alle società di delivery, il contratto di riferimento è individuato in quello collettivo nazionale della logistica e del trasporto merci e, più precisamente, per quanto riguarda l’aspetto retributivo, il quinto livello.

Tramite provvedimenti di disposizione adottati dagli ispettori del lavoro (un invito ad adempiere senza erogazione di sanzioni), alle piattaforme è stato indicato di riconoscere, entro 120 giorni, la retribuzione prevista dal Ccnl logistica a tutti i lavoratori identificati nell’ambito dell’indagine e per l’attività svolta (quindi con effetto retroattivo anche se nel frattempo i rider hanno cambiato attività). In caso di non ottemperanza scattano le sanzioni.

Già oggetto di verbale di prescrizione è la parte relativa agli inadempimenti in materia di salute e sicurezza relativa a valutazione dei rischi, visite mediche, formazione e informazione, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro, con relative ammende.

Oltre a ciò, verranno quantificati gli oneri relativi ai contributi previdenziali e i premi assicurativi Inail. Dunque, le ricadute complessive dell’indagine non sono state ancora quantificate nella loro totalità e, peraltro, l’Ispettorato nazionale del lavoro è convinto che gli effetti dell’attività svolta non si fermeranno alle piattaforme finora coinvolte.

I periodi lavorati oggetto dell’indagine sono compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 ottobre 2020. Guardando al presente e al futuro, da febbraio 2020, per effetto dell’articolo 47-septies del Dlgs 81/2015 i rider autonomi hanno una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre dal mese di novembre dell’anno scorso i compensi dei rider quali lavoratori autonomi avrebbero potuto essere regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 47-quater del Dlgs 81/2015, mentre per i collaboratori l’articolo 2, comma 2, lettera a) dello stesso decreto prevede la non applicazione delle tutele del lavoro subordinato in presenza di accordi collettivi specifici.

Il contratto sottoscritto lo scorso autunno tra Assodelivery e Ugl è stato oggetto di critiche anche per quanto riguarda la rappresentatività dei sottoscrittori. Tuttavia proprio un contratto di lavoro specifico che rispetti quanto richiesto dalle norme e al contempo sia costruito sulle caratteristiche particolari del lavoro dei ciclofattorini, anche dal punto di vista economico, sarebbe probabilmente la soluzione più idonea.

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