Contrattazione

Niente causale, una tantum, anche per i somministrati

di Giampiero Falasca

La sospensione temporanea di alcuni degli obblighi previsti dal decreto dignità, introdotta dall’articolo 8 comma 1 lettera a) del Dl 104/2020 (il cosiddetto decreto Agosto) e prorogata dalla legge di Bilancio sino al 31 marzo 2021, non riguarda solo il contratto a tempo determinato diretto, ma si applica anche alla somministrazione a termine. Inoltre, le imprese che hanno già utilizzato entro il 31 dicembre 2020 tale regime agevolato, prima che la legge di Bilancio ne allungasse la vigenza sino al 31 marzo, non possono utilizzarlo una seconda volta, non essendo stata rimossa la regola che consentiva una sola deroga. Con questi chiarimenti, la risposta a interpello 2/2021 del ministero del Lavoro conferma la lettura dominante degli esperti su una delle norme più importanti approvate negli ultimi mesi in tema di lavoro flessibile.

L’interpello ricorda cosa prevede la norma del decreto Agosto: a fronte dell’obbligo di indicare la causale nei contratti a termine che comportano la proroga del rapporto oltre i 12 mesi, o nei rinnovi di precedenti rapporti (anche prima che sia decorsa la soglia dei 12 mesi), il Dl 104/2020 consente, per una sola volta, di procedere senza indicare la causale.

Tale facoltà, osserva l’interpello, non vale solo per i contratti a termine stipulati direttamente tra datore di lavoro e dipendente, ma è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine (come avevano ritenuto, sin da subito, tutti gli operatori del settore). Pertanto, anche tali contratti, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il inistero precisa inoltre un altro aspetto importante: lo spostamento dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del regime speciale che consente il rinnovo o la proroga senza causale non riconosce una nuova e ulteriore possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata, essendo rimasta invariata la parte della norma che limita tale facoltà a «una sola volta».

Il Ministero precisa che tale interpretazione risulta in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei somministrati a termine interessati e permette anche di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

Una considerazione opportuna, che dovrebbe indurre il legislatore a una riflessione attenta in merito alla possibilità di allungare ulteriormente il regime agevolato dopo il 31 marzo, magari rimuovendo anche il limite di una sola volta, che risulta poco comprensibile in relazione agli obietti che persegue la norma.

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