Contrattazione

Contratto di apprendistato possibile con un lavoratore già abilitato

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non è esclusa la possibilità di assumere un giovane con contratto di apprendistato professionalizzante, anche se già munito di abilitazione alla professione di riferimento. E' tale il parere espresso dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 873/2021, in risposta a un quesito circa la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un assistente di studio odontoiatrico (Aso) già in possesso di abilitazione secondo il profilo professionale individuato e regolamentato con Dpcm del 9 febbraio 2018.

Quest'ultimo decreto, nel definirne la figura e individuarne il profilo professionale, nulla stabilisce in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto professionalizzante un Aso già abilitato, e l'articolo 44 del Dlgs 81/2015, nel disciplinare la figura dell'apprendistato professionalizzante, afferma che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, senza porre alcun ulteriore limite o condizione.

La stessa norma prevede che in tale contratto la formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, integrata da quella esterna disciplinata dalle Regioni ed è finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

È opportuno, però, come chiarito a suo tempo in analoga circostanza dal ministero del Lavoro (interpello 38/2010), che nel piano formativo individuale esista un percorso formativo coerente con le esigenze dell'azienda e finalizzato allo sviluppo, anche pratico, di competenze anche di tipo integrativo rispetto a quelle maturate con l'abilitazione.Ciò consentirà all'azienda di poter modulare un percorso formativo, anche ridotto, rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 44, ma che tenga conto sia delle competenze già acquisite, sia della disciplina regionale in relazione alla durata ed ai contenuti dell'offerta formativa pubblica, che potrà essere così determinata anche sulla base del titolo di studio con il quale si presenta l'apprendista al momento dell'assunzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©