Previdenza

Quando alle lavoratrici con figli spetta il beneficio dell'anticipo dell'età pensionabile

di Pietro Gremigni


Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, purché persona handicappata (in base all'art. 3 legge 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione per le pensioni contributive, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli e maggiorato di 2 anni in caso di tre o più figli.


ESEMPIO
Una lavoratrice di 62 con più figli che decide di non avvalersi dell'anticipo di età ma del ricalcolo della pensione potrà applicare al montante contributivo complessivo non il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 62 anni (4,940) ma il coefficiente relativo a 64 anni di età pari a 5,259.


Nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'anticipo dell'età pensionabile di cui alla soprastante lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili in vigore dal 2012 adeguate agli incrementi della speranza di vita.
Il beneficio dell'anticipo dell'età pensionabile spetta alle lavoratrici che maturano la pensione nel sistema contributivo (INPS, msg. 18730/2013):
1) il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo;
2) che esercitano la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995;
3) che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996.
Le lavoratrici madri che maturano la pensione col sistema contributivo possono anticipare l'età pensionabile calcolata con le regole preesistenti alla Riforma Monti e Fornero oppure in base ai nuovi requisiti.

CASO PRATICO
Lavoratrice di 59 anni al 30 novembre 2011 che ha iniziato a lavorare nel marzo 1995.
Rientra, anche se per pochi mesi, nel sistema di calcolo misto avendo contributi ante 1996.
Nel novembre 2013 ha compiuto 61 anni .
Ha maturato la facoltà di opzione entro il 31 dicembre 2011. La esercita in data successiva.
Senza l'opzione dovrebbe andare in pensione con le nuove regole (20 anni di contributi e 62 e 3 mesi - nel 2013 non matura la pensione - e 63 e 9 mesi nel 2014 - non la matura nemmeno in questo caso ma solo dal 2015 dove sono richiesti sempre 63 anni e 9 mesi).
Non potrebbe in ogni caso farlo però prima del marzo 2015 (quando matura i 20 anni di contributi).
Grazie all'interpretazione INPS (msg. 18730/2013) può andare subito in pensione perché valgono i requisiti ante riforma: 59 anni già decurtati di un anno, compiuti entro il 31 dicembre 2011, grazie all'anticipo per la condizioni di lavoratrice con tre figli, e in possesso di almeno 5 anni di contributi.
La decorrenza però non è dal 30 novembre 2011 (quando compie i 59 anni) ma da quando ha optato per il sistema contributivo e cioè dal 2012 in poi.
L'importo della pensione è più basso di quello che sarebbe senza esercitare l'opzione, ma nell'esempio, la quota retributiva (ante 1996) sarebbe di pochi mesi e quindi poco incidente sull'importo finale.
Per contro può andare in pensione prima.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©