Previdenza

Computo dei periodi contributivi AGO nella gestione separata INPS

di Pietro Gremigni

Gli iscritti alla gestione separata INPS che possano far valere periodi contributivi nell'AGO dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo gratuito dei predetti contributi ai fini del diritto (solo periodi non coincidenti) e della misura della pensione (anche periodi coincidenti) a carico della gestione separata INPS, a condizione che possano vantare i requisiti per ottenere l'opzione per il sistema di calcolo contributivo ossia 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996 ossia nel sistema contributivo (art. 3 D.M. 282/1996; INPS, circ. 112/1996). La pensione spetta in base ai criteri previsti per l'erogazione delle pensioni di vecchiaia erogata col sistema contributivo. In pratica il soggetto che esercita la facoltà di computo utilizzando la contribuzione indicata consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo, previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.
L'INPS (messaggio 219/2013) distingue i seguenti casi:
1) per i soggetti che maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo illustrata trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24, commi 7 e 11, legge 214/2011, ossia il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata matura in base agli stessi criteri previsti per la generalità di coloro che perfezionano il diritto alla pensione col sistema contributivo dal 2012;
2) coloro che esercitano dopo il 31 dicembre 2011 la facoltà di opzione di conteggiare nella gestione separata i contributi accreditati nelle altre gestioni possono beneficiare dei meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31.12.2011. La condizione è che al 31 dicembre 2011 tali assicurati siano in possesso del requisito per l'opzione (almeno 15 anni di contributi versati di cui almeno 5 nel sistema contributivo) e dei requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 prima della riforma Fornero, per accedere alla pensione contributiva.
La decorrenza, in entrambi i casi, sarà quella basata sul meccanismo della finestra mobile posticipata.
Ai fini del calcolo della pensione bisogna distinguere (INPS, circ. 108/2002 e 181/2001):
1) per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possano far valere contribuzione accreditata nell'AGO e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi deve essere calcolato il montante contributivo costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione all'anzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni previdenziali, somma da rivalutare fino alla data di liquidazione della pensione);
2) per i periodi successivi al 31.12.1995 la quota di pensione è calcolata con le regole del sistema contributivo.
In tale situazione è possibile anche chiedere la totalizzazione gratuita dei due periodi purché ricorrano le condizioni previste.
ESEMPIO
Un assicurato ha maturato 9 anni nel FPLD INPS e poi si è iscritto nella gestione separata come lavoratore autonomo nel 1996, all'interno della quale ha maturato 15 anni di anzianità contributiva. Può chiedere di unificare nella Gestione separata i periodi di lavoro dipendente e ottenere al raggiungimento dei requisiti anagrafici e anzianità complessiva la pensione di vecchiaia, oppure può totalizzare i due periodi (è in possesso dei requisiti) quando matura le condizioni anagrafiche e di anzianità contributiva. Posto che il calcolo della pensione è sostanzialmente analogo (entrambi con il meccanismo dell'opzione per il sistema contributivo) e che la decorrenza è posticipata solo per la totalizzazione, la scelta sarà basata sul sistema che per primo consente di andare in pensione.

Non è possibile procedere al contrario ossia chiedere l'unificazione di contributi accreditati nella gestione separata nei Fondi INPS e in quelli alternativi, cercando di ottenere così una pensione retributiva o dal 2012 mista.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©