Previdenza

ANF 2014/2015: l'Inps diffonde i nuovi livelli di reddito

di Massimo Braghin


L'INPS, con la circolare 11 giugno 2014, n. 76, ha pubblicato i nuovi livelli reddituali familiari relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, suddivisi per le diverse tipologie di nucleo familiare, oggetto dunque di rivalutazione. Correlativamente, la Circolare indica i rispettivi importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, la cui decorrenza è fissata dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.
Chiaramente, tali livelli reddituali trovano applicazione altresì per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione in commento.
Quando si tratta il tema degli assegni per il nucleo familiare, è fondamentale fare specifico riferimento alla normativa di istituzione di tale prestazione, ovvero la L. n. 153/1988, in favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, con nuclei familiari composti da più persone e i cui redditi devono essere inferiori a determinate soglie, stabilite ogni anno.
Tale prestazione ha sostituito, nello specifico, i vecchi assegni familiari e ogni altro trattamento a sostegno delle famiglie, comunque denominato. Tale prestazione è comunque incompatibile con l'assegno per il nucleo familiare.
Le categorie di lavoratori per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare sono le seguenti:
- prestatori di lavoro dipendente pubblico e privato;
- lavoratori con contratto part-time;
- disoccupati con indennità, soggetti in CIG, soggetti in mobilità, lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
- soci di cooperative;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori richiamati alle armi;
- lavoratori domestici;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- persone assistite per tubercolosi;
- lavoratori in aspettativa per espletamento di cariche pubbliche elettive o sindacali;
- lavoratori del settore industria e marittimi assenti per fruizione del congedo matrimoniale;
- caratisti, armatori e proprietari armatori;
- lavoratori parasubordinati (solo dal 1998).
Dopo aver, quindi, individuato la categoria di appartenenza, un'ulteriore discrimine riguarda le categorie di persone appartenenti al nucleo familiare per le quali l'assegno spetta, ovvero:
- colui che richiede l'assegno;
- il coniuge non legalmente o effettivamente separato;
- i figli, che siano legittimi, legittimati, adottivi, affidati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i nipoti viventi, di età inferiore a 18 anni, a carico di ascendente diretto;
- figli maggiorenni inabili al lavoro (impossibilità permanente di svolgimento di prestazione lavorativa);
- fratelli, sorelle, nipoti collaterali del richiedente, che siano o minorenni o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori, e non percepiscano trattamenti di pensione come superstiti.
L'INPS, questo punto, specifica che tali categorie, per le quali spetta la prestazione ANF, si considerano appartenenti al nucleo familiare di riferimento anche se:
- non sono conviventi col richiedente (eccetto ovviamente i figli, che devono essere conviventi);
- non sono fiscalmente a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia.
Apportate le scremature necessarie e definito il nucleo familiare, occorre ricordare e considerare i limiti economici fissati dalla normativa di istituzione degli assegni per il nucleo familiare, in virtù della quale, appunto, si dispone che l'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativa all'intero nucleo familiare, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.
Sono previste, evidentemente, delle fasce di reddito più favorevoli per situazioni di forte disagio.
A livello operativo, ogni anno l'INPS pubblica le tabelle di validità, che decorrono dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.
Nello specifico, la circolare n. 76/2014 riporta la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013, che risulta pari all'1,1%. Tale oscillazione è fondamentale perché permette di effettuare la rivalutazione dei livello di reddito in vigore appunto dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.
Allegate alla Circolare si trovano inoltre le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, e gli importi mensili delle prestazioni.
L'assegno per il nucleo familiare spetta a partire dal primo giorno del periodo di paga, e termina alla fine del periodo in cui le condizioni di spettanza cessano di esistere.
E' possibile altresì richiedere gli eventuali arretrati non percepiti, e in tal caso il termine di prescrizione è fissato in 5 anni. Di contro, relativamente agli assegni per il nucleo familiare indebitamente percepiti, l'INPS esperirà azione per il recupero.
In termini di limiti di erogazione degli assegni, si dispone che non possono essere erogati più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana, e 26 assegni per ogni mese.
Un calcolo specifico si attua in merito ai limiti relativi ai lavoratori part-time. Infatti, occorre prendere come riferimento il numero delle ore settimanali previste dal contratto. Se il lavoratore part-time presta la propria opera per almeno 24 ore nella settimana, egli ha diritto agli assegni nella misura intera.
Se, invece, il lavoratore part-time presta la propria opera per meno di 24 ore settimanali, gli spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Il pagamento viene effettuato:
- dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, se corrisposto ai lavoratori dipendenti in attività;
- direttamente dall'INPS, nel caso in cui sia corrisposto a lavoratori domestici, a operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori di ditte cessate o fallite, e negli altri casi di percezione di prestazioni previdenziali.

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