Previdenza

Pagamento TFR dipendenti pubblici, nuovi termini

di Fabrizio Bonalda

Con circolare n. 79 del 23.6.2014, arrivano dall'INPS-ex INPDAP le indicazioni relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (TFS/IPS/TFR) dei dipendenti pubblici in soprannumero e inseriti in piani di prepensionamento.
Vale la pena ricordare che l'art. 2, co. 11, lett. a), D.L. 6.7.2012, n. 95 (come modificato dal D.L. 31.8.2013, n.101), tra le varie misure volte a trovare idonee soluzioni alle situazioni di esubero, ha previsto, in via prioritaria l'applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, D.L. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31.12.2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. In questi casi, nei limiti del soprannumero, l'amministrazione procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 72, co. 11, D.L. 112/2008, senza necessità di motivazione, secondo l'interpretazione fornita dall'art. 2, co. 6, D.L. 101/2013.
In materia di trattamenti di fine servizio, si prevede che il pagamento della prestazione dei prepensionati con i requisiti "pre-Fornero", avvenga ad avvenuta maturazione dei requisiti (teorici) previsti dall'art. 24, D.L. 201/2011. L'art. 2, co. 11, lett. a), punti 1) e 2), detta una differente disciplina dei termini di pagamento a seconda che il dipendente abbia maturato i requisiti pensionistici "pre-Fornero" prima del 31.12.2011, o successivamente a tale data.
1) Dipendenti con requisiti pensionistici maturati entro il 31.12.2011
Al riguardo si veda INPS, circ. n. 79 del 23.6.2014 e n. 37/2012.
2) Dipendenti con requisiti pensionistici decorrenti dall'1.1.2012 e fino al 31.12.2016.
In questo caso il quadro si complica ulteriormente in quanto entrano in gioco due elementi: il tipo di prestazione che sarebbe spettata con la nuova normativa (art. 24, D.L. 201/2011) e se il requisito sia stato maturato ante o post 31.12.2013, in quanto successivamente a tale data, la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) aveva allungato da 6 a 12 mesi il termine per il pagamento della prestazione di fine servizio, quando la cessazione è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età, dell'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e per risoluzione unilaterale.
Di conseguenza, se l'interessato raggiungerà prima il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti "Fornero", rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi. Se, invece, l'interessato raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento sarà pagato una volta decorsi 6/12 mesi dalla data di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia.
L'Istituto sottolinea, poi, due situazioni che potrebbero determinare una riduzione del
termine di pagamento in presenza del diritto teorico alla pensione anticipata maturato
anteriormente ovvero in coincidenza ovvero successivamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. In particolare nella eventualità che l'interessato raggiunga il suddetto limite prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31.12.2013). Se, invece, l'interessato raggiunge il diritto alla pensione anticipata e durante i 24 mesi di attesa del pagamento raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell'età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero dalla data di raggiungimento dell'età prevista quale limite dell'ordinamento di appartenenza.
Il quadro che ne esce è notevolmente complicato. Se, infatti, fino a qualche anno fa, la gestione dei termini di pagamento delle buonuscite previsto dal D.L. 79/1997 era chiaro e semplice, negli ultimi anni, per effetto dello stratificarsi degli interventi approvati dai vari esecutivi, l'individuazione del termine corretto è diventata assai ardua, essendo legata alle varie condizioni maturate dai lavoratori "ratione temporis".

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