Previdenza

Fondi pensione, tassazione all'11,50%

di Giuseppe Argentino

La Legge di conversione del D.L. 66/2014 (Bonus Irpef) ha elevato dall'11% all'11,5% l'imposta sostitutiva sui rendimenti prodotti dalla contribuzione accumulata nei fondi complementari: la norma ha efficacia solo quest'anno, salvo che in futuro non intervengano nuove disposizioni.
Per comprendere meglio il contesto della situazione, si rammenta che la normativa fiscale vigente dal 1° gennaio 2007 prevede regimi fiscali diversi a seconda delle diverse fasi in cui si articola un piano di risparmio di previdenza complementare, secondo lo schema seguente:
1)nel corso dell'accumulo della contribuzione;
2)nella fase dei rendimenti della contribuzione;
3)in occasione dell'erogazione delle prestazioni.

a)La fase dell'accumulo
La contribuzione versata ai fondi complementari è fiscalmente deducibile dall'ammontare complessivo dei redditi fino a 5.164,57 euro; l'eventuale contribuzione versata in eccedenza va comunicata al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento. In tal modo una stessa somma non può essere tassata due volte: infatti, mentre sulla contribuzione dedotta sarà poi applicata l'imposta al momento dell'erogazione di una prestazione, la parte di prestazione derivante da contribuzione non dedotta non sarà soggetta a tassazione proprio perché è già stata tassata nella fase dell'accumulo. Va precisato che il Tfr devoluto alla previdenza complementare è accantonato in regime di neutralità d'imposta, e pertanto sarà tassato nel momento in cui sarà percepito come prestazione.
La normativa consente poi che siano fiscalmente deducibili anche le somme destinate ad un piano di previdenza complementare attivato per familiari a carico. Il fisco promuove dunque le persone che vogliano iscrivere alla previdenza complementare il coniuge o i figli a carico: in questo caso, la deducibilità fiscale resta fissata nella somma complessiva di euro 5164,57, che comprende sia la somma accantonata dall'iscritto ad un fondo pensione, sia la somma destinata alla previdenza complementare di un familiare a carico.

b)La fase dei rendimenti
Nella fase dei rendimenti, come si è accennato, per l'anno 2014, la tassazione aumenta dall'11% all'11,5%. Non si tratta di un aumento particolarmente significativo, che inciderà solo marginalmente sul montante accumulato nel corso di un'intera vita lavorativa: è stato infatti calcolato che nel caso di accantonamento costante di 3000 euro all'anno, per 40 anni, nel corso dei quali si sia prodotto un rendimento medio del 5%, la nuova aliquota fiscale ridurrà il montante finale di circa lo 0,6%. Si tratta tuttavia di una norma poco felice perché legittima il convincimento che le "regole del gioco" potrebbero cambiare nel tempo in senso peggiorativo, mentre invece il sistema della previdenza complementare avrebbe bisogno di stabilità per rendersi più attraente agli occhi dei lavoratori.

c)La fase delle prestazioni
Quando perfeziona il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, un iscritto a un fondo pensione acquisisce anche il diritto a percepire una rendita complementare, o a riscuotere il capitale, ma in misura massima del 50% del montante finale accumulato. Il capitale potrà essere interamente riscosso, solo nel caso in cui la rendita calcolata sul 70% del montante finale dia luogo ad una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale: quest'anno l'assegno sociale ammonta a euro 5818,93.
Sull'ammontare delle prestazioni erogate al pensionamento, grava un'imposta sostitutiva del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione del 6%.
La stessa aliquota fiscale grava sulle anticipazioni ottenute prima del pensionamento a causa di gravissime spese sanitarie, o sui riscatti parziali erogati in caso di mobilità, cassa integrazione, o disoccupazione protrattasi per oltre 12 mesi, come pure sui riscatti totali per disoccupazione protrattasi per oltre 4 anni, per invalidità permanente, o per premorienza dell'iscritto a un fondo pensione.
Viene invece applicata un'imposta sostitutiva del 23% in caso di anticipazioni per acquisto della prima casa, o per altri motivi non necessariamente specificati dal richiedente, come pure in caso di riscatti per "cause diverse".

Conclusioni
Per consolidare la previdenza complementare occorrono regole certe e stabili nel tempo, soprattutto sul versante fiscale.
E' quindi auspicabile che l'aliquota fiscale sui rendimenti si riduca già dal prossimo anno, e possibilmente venga nel tempo azzerata, accogliendo in questo senso una raccomandazione della Commissione europea, secondo la quale al sistema fiscale della previdenza complementare dovrebbe applicarsi la formula "E-E-T", dove "E" sta per "Esenzione", con riguardo alle fasi dell'accumulo e della produzione dei rendimenti, e "T" sta per "Tassazione", da attuarsi solo nella fase di erogazione delle prestazioni.

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