Previdenza

Iscrizione a due o più facoltà universitarie, così il riscatto della laurea

L'Istituto previdenziale, rispondendo al alcuni specifici quesiti in merito all'individuazione degli anni da ammettere a riscatto nel caso in cui il corso di laurea si sia protratto nel tempo con iscrizione a due o più facoltà universitarie, specifica quanto segue:
-per le domande di riscatto ai fini di quiescenza del periodo legale degli studi universitari presentate a far data dal 12 luglio 1997, la normativa di riferimento è il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che all'art. 2, comma 2, ne prevede il riscatto, in tutto o in parte, allorché sia stato conseguito il relativo titolo e il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa;
- nel caso in cui un soggetto, dopo l'iscrizione sia passato ad altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso;
-il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.

ESEMPIO (tratto dal messaggio dell'Inps del 4 luglio 2014, n. 5811)
Un soggetto risulta iscritto nell'anno accademico 1968-1969 al corso di laurea in Scienze Politiche e nell'anno accademico 1972-1973 (senza conseguire il diploma di laurea) chiede ed ottiene il trasferimento alla Facoltà di Lettere (della durata legale di anni quattro) dove viene iscritto direttamente al terzo anno, conseguendo la laurea nell'anno 1976.
Nel caso ipotizzato, potranno essere ammessi al riscatto, ai sensi del decreto legislativo n. 184/97, complessivi anni quattro, di cui due del corso di laurea in Lettere (anni accademici 1972-73, e 1973-74, corrispondenti al terzo e quarto anno, si escludono il 1974-1975 e 1975-76 in quanto fuori corso) e gli altri due da individuarsi, a scelta dell'interessato, tra i quattro anni del precedente corso legale di laurea in Scienze Politiche.
Si evidenzia che la scelta dell'interessato deve riguardare gli anni in
corso del precedente periodo legale di laurea.

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