Contenzioso

Pensioni, più tutele ai lavoratori flessibili

di Fabio Venanzi

I lavoratori a tempo determinato con rapporti che non coprono l'intero anno solare hanno innegabili connotati di debolezza rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato che sono impiegati per periodi inferiori all'anno e questo giustifica delle regole previdenziali di favore. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 203/2014 depositata ieri.
La Corte è stata chiamata a stabilire se ci fosse violazione dell'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini) da parte dell'Inps nel negare la pensione a una lavoratrice a domicilio che, pur in presenza di un contratto a tempo indeterminato, si vedeva riconoscere un numero minore di contributi a causa della tipologia di contratto. La riforma Amato (Dlgs 503/1992) salvava dall'innalzamento dei requisiti contributivi (per la generalità dei lavoratori da 15 a 20 anni) i lavoratori subordinati che potevano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Tuttavia l'Inps non riconosceva l'applicabilità di tale norma alla ricorrente poiché titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, con una tutela maggiore.
A tal riguardo giova ricordare che la legge delega (legge 421/1992), da cui è scaturita la riforma del 1992, aveva già precisato che l'inasprimento dei requisiti non si applicava ai soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari fossero assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare. Invece, secondo la tesi difensiva, l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile della deroga non poteva che essere quella estensiva e cioè di esprimere una disciplina di favore per quei lavoratori che avevano una posizione assicurativa connotata da un minor accredito contributivo nell'anno solare, compensate però da una maggiore anzianità assicurativa, senza tuttavia alcun richiamo specifico alle ragioni ad esso sotteso.
Riprendendo la tesi della Corte di cassazione, i giudici costituzionali hanno ritenuto che l'intento del legislatore è stato chiaramente quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possono anch'essi far valere una minore contribuzione. È stato dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale.

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