Previdenza

Il pagamento slitta al 16 dicembre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale potranno pagare – senza oneri accessori – il contributo ordinario (0,50%) riferito ai periodi da gennaio a settembre 2014, entro il 16 dicembre prossimo (scadenza dei termini per il versamento dei contributi di novembre 2014). Resta, invece, estraneo alla sistemazione agevolata il contributo relativo ad ottobre 2014, che dovrà essere versato entro i termini ordinari (17 novembre, cadendo il giorno 16 di domenica).

Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio 6897/14 diffuso ieri con cui è intervenuto a fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti operativi connessi al Fondo istituito dall'articolo 3, comma 19, della riforma Fornero. Va osservato che, subito dopo la pubblicazione della recente circolare 100/14, pressanti richieste sono state avanzate da operatori e stockholder in merito a taluni profili inerenti alla disciplina della materia, tali da rendere necessario un immediato comunicato stampa del direttore generale dell'Istituto. Con il messaggio in rassegna, oltre a confermare quanto indicato nel precedente comunicato stampa, ossia la mancata richiesta degli interessi legali sui contributi arretrati, l'Inps fornisce un quadro più dettagliato delle imprese interessate dal Fondo residuale.

Dando uno sguardo al documento tecnico allegato al messaggio 6897/14 di ieri, mentre sembra pacifica l'inclusione di alcune categorie di imprese (ad esempio, Cooperative industriali ex Dpr 602/70 non soggette alla Cigs, imprese dello spettacolo, la generalità delle imprese del Terziario, le imprese di somministrazione escluse quelle in agricoltura), su altri soggetti resta necessaria una maggiore chiarezza. È il caso delle imprese del trasporto pubblico, che l'Inps continua a considerare destinatarie della normativa in rassegna. Al riguardo va osservato che, interpellato sul punto dall'Asstra (Associazione trasporti), il ministero del Lavoro, con recente nota, ha rassicurato l'associazione di categoria affermando che, per il settore del personale dipendente delle aziende sia pubbliche, sia private del trasporto pubblico e di navigazione in acque interne e lagunari, poteva ritenersi sospeso l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale. Ciò in quanto, pur in assenza del previsto Dm (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2014), per i suddetti settori risultavano in corso – alla data dell'1 gennaio 2014 – procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali. Su questo punto, quindi, la partita è ancora aperta.

Va, altresì, segnalato che l'obbligo di contribuire al Fondo non riguarda in modo indistinto tutte le imprese commerciali (come sembrerebbe dal documento dell'Inps), ma esclusivamente quelle che – nel semestre – occupano una media di dipendenti tra 15,1 e 50. Oltre detta soglia, infatti, le medesime imprese, dal 2013, rientrano a regime nel campo di applicazione della Cigs e, fino al 31 dicembre 2016, anche della mobilità.

Nel documento, inoltre, l'Inps ribadisce l'esclusione dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti in base a norme previgenti (ad esempio, legge 662/96) come, ad esempio, il Gruppo Poste italiane spa, il Credito, le Società del gruppo Fs, le imprese del trasporto aereo e sistema aeroportuale e quelle del settore Assicurativo e di assistenza.

Infine, in una apposita tabella, l'Istituto di Previdenza evidenzia le aziende escluse dalla normativa del Fondo residuale in base al codici Ateco2007. Si tratta, ad esempio, delle attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro, delle associazioni professionali, dei partiti e delle associazioni politiche, dei condomini e proprietari di fabbricato (per i portieri e gli addetti alle pulizie) , delle attività di lavoro domestico ecc.. Per una completa disamina, si rinvia, comunque, alla tabella allegata al messaggio Inps.

I chiarimenti Inps sul Fondo residuale

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