Previdenza

Fondo Volo: l'Inps chiarisce l'incidenza della mobilità sulla pensione

di Pietro Gremigni


Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva utile per il dritto a pensione di vecchiaia da parte degli iscritti al Fondo volo, va considerato anche il periodo di godimento dell'indennità di mobilità fruita dal lavoratore, oltre a quelli di Cassa integrazione.
L'Inps, con il messaggio 11 settembre 2014, n. 6938, ha chiarito i criteri per l'incidenza o meno dei periodi di mobilità in relazione alla maturazione della pensione anticipata e di vecchiaia sia per i vecchi iscritti che per coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1996 in avanti.
Pensione di vecchiaia - Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per i vecchi iscritti prima del 31 dicembre 1995, può essere conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Presupposto essenziale è che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 nel caso dei piloti collaudatori e tecnici di volo.
Nel caso in cui il lavoratore abbia fruito di indennità di mobilità nell'arco della vita lavorativa tali periodi sono:
-computabili ai fini del calcolo del requisito specifico di 20 o 15 anni di anzianità contributiva;
-non computabili ai fini della riduzione di un anno ogni cinque anni di lavoro svolto non trattandosi di un'attività di lavoro specifica.
I requisiti anagrafici sono ridotti e pari, per il 2014, a 58 anni e 9 mesi per le donne e 61 anni e 3 mesi per gli uomini.
Pensione di vecchiaia contributiva – Per i cosiddetti "nuovi iscritti" ossia per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'età anagrafica minima - rispetto a quella prevista dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - è ridotta di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.
L'età è quindi quella indicata in precedenza di 58 anni e 9 mesi per le donne e 61 anni e 3 mesi per gli uomini e non è richiesta nessuna anzianità contributiva minima per accedere alla pensione. Per la riduzione dell'età anagrafica rispetto ai livelli generali (un anno ogni cinque di lavoro) non si tiene conto dei periodi di fruizione dell'indennità di mobilità, così come non si considerano i periodi riscattati o ricongiunti, né quelli di preavviso.
Pensione anticipata – Il diritto alla pensione anticipata a prescindere dal requisito anagrafico è basato su un'anzianità contributiva complessiva ridotta rispetto a quella della generalità dei lavoratori, sempre in ragione di un anno ogni 5 di lavoro, fermo restando un requisito minimo di anzianità di 20 anni o 15 anni (piloti e tecnici di volo). Anche in questo caso i periodi di mobilità sono utili per calcolare quest'ultimo dato ma non per ottenere la riduzione di un anno ogni 5 di lavoro.
Di seguito riportiamo i requisiti ridotti per la pensione anticipata degli assicurati al Fondo volo già iscritti prima del 31 dicembre 1995 per gli anni 2014 e 2015:
1)uomini: 38 anni e 6 mesi (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo) oppure 37 anni e 6 mesi (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo);
2)donne: 37 anni e 6 mesi (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo), oppure 36 anni e 6 mesi (*) (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo).
Ricordiamo infine per i nuovi iscritti dal 1996 per la pensione anticipata spetta, oltre che con i predetti requisiti, anche con un'età minima di 63 anni (più speranza di vita), almeno 20 anni di contributi (o 15 anni) e un importo minimo della pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale (Inps, msg. n. 13399/2012). Anche in questo caso il requisito anagrafico di 63 anni potrà essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni.

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