Previdenza

Contratti di solidarietà in cerca di vera flessibilità gestionale

di Alessandro Rota Porta

Tra i vari interventi, il Jobs Act (disegno di legge delega all'esame del Parlamento, as.n.1428) contiene novità anche in tema di contratto di solidarietà: si tratta di un ammortizzatore sociale da utilizzare per la gestione delle contrazioni dell'attività lavorativa e si presenta come strumento alternativo ai licenziamenti collettivi. In attesa che la delega faccia il proprio corso, l'auspicio è che questa porti a eliminare le criticità che oggi deve scontare chi ricorre a questo tipo di accordi.

Il principio di fondo su cui si regge il contratto di solidarietà è, in realtà, molto semplice: si lavora meno ma si mantengono tutti i posti di lavoro; si tratta, però, di una regola che spesso si scontra con l'organizzazione del lavoro e ne rende complessa la fattibilità.

Cosa manca, dunque, per migliorare lo strumento? Sicuramente una maggior flessibilità gestionale - che il Jobs Act dovrebbe realizzare - soprattutto rispetto alle attuali previsioni che limitano l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario durante la vigenza del contratto di solidarietà, così come le assunzioni a termine; poi, si dovrebbe consentire la convivenza della riduzione di orario - in capo alle stesse risorse coinvolte –con le procedure di licenziamento collettivo, almeno per quelle definite con il criterio della volontarietà.

Oggi la prassi ministeriale del lavoro la esclude, ma laddove si individuino efficaci percorsi di outplacement, non si comprende perché le due misure non possano coesistere.

Anche nella programmazione della "solidarietà", si potrebbe affinare il meccanismo oggi esistente: questo prevede che la riduzione dell'orario di lavoro possa essere stabilita in modalità giornaliera, mensile o settimanale purché la stessa, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (per i datori di lavoro che rientrano nel campo della cassa integrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 863/93).

Bisognerebbe, inoltre, puntare a uniformare le regole applicative e le procedure autorizzative – oggi diverse – per le aziende rientranti in campo Cigs e per quelle escluse.

Questa seconda fattispecie di contratto di solidarietà (decreto legge 148/93, articolo 5 -commi 5/8, convertito in legge 236/1993) prevede una durata massima di 36 mesi nell'arco di un quinquennio e, in alcune ipotesi, l'ammortizzatore è destinato anche ai lavoratori apprendisti.

Il Jobs Act si pone l'obiettivo di potenziare anche questi ultimi così come la terza declinazione dei contratti di solidarietà, ossia quelli "espansivi": si tratta di contratti collettivi aziendali rivolti alla riduzione stabile dell'orario di lavoro e alla contemporanea assunzione di nuovo personale, attraverso un sistema di incentivi.

Per concludere merita ricordare come già il decreto Poletti abbia cercato di ridare appeal a questo istituto, attraverso la messa a regime delle agevolazioni contributive correlate. In particolare, è stata prevista l'applicazione degli sgravi contributivi – di cui al comma 4, dell'articolo 6, del Dl 510/1996 – in favore di quei datori che stipulino contratti di solidarietà difensivi (in campo Cigs) e consistenti in un abbattimento della contribuzione Inps pari al 35% della retribuzione (dovuta con riferimento ai lavoratori in capo ai quali è stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%).

La scorsa settimana è stata, peraltro, emanata la circolare esplicativa del Lavoro, n. 23/2014: questa illustra le procedure per produrre le istanze, il cui accoglimento avverrà sulla base dell'ordine cronologico delle medesime, nel limite delle ricorse stanziate, pari a 15 milioni di euro annui.

Da notare come il decreto regolatorio dei bonus (Dm del 7 luglio 2014) ne subordini la concessione alla coesistenza del contratto di solidarietà con progetti tesi al miglioramento della produttività ovvero a piani di investimento finalizzati a superare le inefficienze dei processi produttivi.

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