Previdenza

Coperture a rischio per le piccole imprese

Le regole attuali
La cassa integrazione guadagni in deroga è destinata ai lavoratori di alcune categorie di aziende (purché in attività da più di 12 mesi) che non hanno i requisiti per accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Il periodo transitorio
I trattamenti di cassa integrazione in deroga non potranno superare gli 11 mesi nel 2014 e i 5 mesi nel 2015.
Il sussidio potrà essere concesso solo ai lavoratori (inclusi apprendisti e somministrati) con almeno 12 mesi di anzianità aziendale (per quest'anno il requisito è ridotto a 8 mesi). L'ammortizzatore è escluso in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa e non si applica negli studi professionali.
Il decreto interministeriale varato nell'agosto scorso modifica anche la procedura di autorizzazione della cig in deroga. L'azienda dovrà presentare, in via telematica, a Inps e Regione, la domanda di concessione o proroga.
Per ottenere il sussidio l'impresa deve avere prima utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (compreso lo smaltimento delle ferie arretrate).
Per monitorare i flussi di spesa le Regioni dovranno comunicare all'Inps gli accordi di concessione degli ammortizzatori stipulati presso le proprie sedi.

Cosa cambia
La Cig in deroga è destinata a sparire a fine 2016 e sarà sostituita dai fondi di solidarietà bilaterali, istituti dalla legge 92/2012: questi dovrebbero operare nei confronti delle aziende con più di 15 dipendenti nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

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