Previdenza

Il contributo integrativo della società tra professionisti va calcolato anche sulla quota del socio di capitale

di Pietro Gremigni

Le casse professionali, dei consulenti del lavoro, ragionieri e commercialisti, hanno ricevuto il via libera ministeriale sulle regole che sovrintendono il versamento dei contributi soggettivi e integrativi nel caso di esercizio della professione sotto forma di società tra professionisti di recente istituzione normativa.
Il 30 luglio 2014 i Ministeri competenti alla vigilanza delle Casse tra professionisti hanno approvato le relative delibere (v. comunicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2014).
Prima di verificare l'impatto di tali provvedimenti sull'obbligo contributivo dei soci iscritti ad un Cassa, vediamo di inquadrare la nuova figura giuridica delle Società tra professionisti (STP) istituita dalla legge 183/2011 con effetto dal 22 aprile 2013 (Dm 8 febbraio 2013, n. 34).

Le nuove STP – Il nuovo modello delle STP supera le precedenti associazioni tra professionisti in quanto consente lo strumento associativo per svolgere un'attività professionale secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile quali:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperativa (con almeno tre soci).
I punti fondamentali delle nuove STP che devono essere espressamente previsti nei rispettivi statuti, consistono:
a) nell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) nella possibile copresenza di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento e che quindi non svolgono la professione specifica, purché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale di questi ultimi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
c) nell'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società che deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
Le nuove regole consentono inoltre la costituzione di STP tra professionisti iscritti ad albi di diverse categorie: ad esempio una STP può essere costituita da un socio ragioniere, uno commercialista e uno consulente del lavoro.
L'unica eccezione riguarda gli avvocati rispetto ai quali il relativo regolamento (L. 247/2012) stabilisce che l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito consente la costituzione di società solo tra avvocati iscritti all'albo.
La società così composta (cd multidisciplinare) è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo o nello statuto.

Aspetti previdenziali – In linea di massima i singoli professionisti che compongono una STP, in presenza delle condizioni richieste da ciascuna Cassa professionale, si devono iscrivere alla Cassa inerente l'attività in base alle condizioni richieste e versare i previsti contributi integrativi e soggettivi. Questa conclusione è vera nella misura in cui i redditi dichiarati dalla STP sono inquadrati come redditi professionali e non di impresa, dato che per le Casse solo i redditi professionali (e non di impresa) giustificano il pagamento dei contributi. Tale questione dovrà essere definitivamente chiarita dall'Agenzia delle entrate.
Le recenti delibere autorizzate dal Ministero vigilante affrontano e risolvono alcune questioni e precisamente:
1) ciascun socio professionista di una STP deve adempiere agli obblighi previsti dalla Cassa di riferimento dell'Albo professionale al quale risulta iscritto;
2) il contributo soggettivo dovuto dai soci della STP è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste alla quota di reddito dichiarato dalla STP e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Ad es. Reddito STP = 200.000; Quota A (consulente lavoro 40%) Quota B (ragioniere 40%) – quota C (socio di capitale: 20%). L'imponibile previdenziale del consulente del lavoro sarà pari al 40% (80.000) e il Contr. Sogg. Sarà 80.000 x 12% = 9.600 euro.
3) la STP è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA: pertanto la fattura per la prestazione è emessa dalla STP con la maggiorazione del contributo integrativo (in genere 4%) applicato al compenso;
4) la contribuzione integrativa va calcolata anche sui compensi rientranti nel volume d'affari della STP relativi al socio non professionista a prescindere dal fatto che lo stesso non sia assoggettato a contribuzione integrativa non essendo iscritto ad nessun albo professionale, dopo di che ogni professionista riproporziona la quota riferita al non professionista: ad es. prendiamo una STP con un Dottore Commercialista (al 40%), un Consulente del Lavoro (al 40%) e un socio di puro capitale non professionista (al 20%). il Dottore Commercialista verserà la contribuzione soggettiva sul 40% del reddito prodotto e quella integrativa sul 50% dell'intero volume di affari dichiarato dalla STP. L'altro 50% è di competenza del consulente del lavoro. Se la STP ad es. ha un volume d'affari di 150.000 euro prodotto anche dal non professionista, il contributo integrativo del 4% sarà calcolato dai due professionisti su un imponibile di 75.000 euro ciascuno.

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