Previdenza

Compimento della maggiore età per i minori inabili: così le prestazioni

di Enrico Brandi

I minori titolari di indennità di accompagnamento e comunicazione al raggiungimento della maggiore età hanno diritto alla pensione di inabilità, previa domanda, senza perdere l'indennità stessa. L'Inps, con messaggio 1° ottobre 2014, n. 7382, illustra le novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Le nuove regole riguardano solo l'erogazione delle prestazioni economiche nei confronti dei soggetti invalidi e non tocca minimamente le condizioni e le procedure per beneficiare del collocamento obbligatorio dei disabili o per la fruizione dei permessi a favore dei portatori di handicap.

Minori con indennità di accompagnamento e comunicazione
Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili, ovvero dell'indennità di comunicazione nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, affetti dalle patologie della sindrome da talidomide o da sindrome di Down, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Ricordiamo che per il riconoscimento della pensione di inabilità agli invalidi civili, occorrono i seguenti requisiti:

- il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;

- da 18 a 65 anni di età;

- un requisito reddituale non superiore per l'anno 2014 a 16.449,85 euro (INPS circ. 7/2014).

Per i ciechi assoluti occorre l'ulteriore requisito del ricovero in istituto pubblico che provveda al suo sostentamento.
Nei confronti di tali soggetti che, con la maggiore età, acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità per inabili, ciechi assoluti e non udenti, la legge consente di non presentare domanda all'Inps e che le uniche verifiche riguardano solo i requisiti reddituali e on quelli sanitari.
A tale scopo gli interessati saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
Per coloro che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario - siano stati o meno convocati a visita dalla ASL - non c'è alcun obbligo di sottoporsi all'accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua conclusione.

Minori con indennità di frequenza
Contrariamente a quanto descritto in precedenza i minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età (v. Inps messaggio 6512 dell'8 agosto 2014).
Le prestazioni verranno concesse all'esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Le prestazioni verranno concesse all'esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Decorrenza – Le nuove regole trovano applicazione anche per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d'età a far data dal 24 giugno 2014.

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