Previdenza

Estinzione di diritto dei processi previdenziali nei quali sia parte l'Inps: i chiarimenti dell'Istituto

di Marco Sartori

L'Inps, con il messaggio 1° ottobre 2014, n. 7383, dà atto alle proprie Strutture territoriali di un recente provvedimento della Consulta, ordinanza 4 giugno 2014, n. 158, rilevante, tra l'altro, in tema di ammortizzatori sociali nel rapporto di lavoro agricolo.
L'orientamento della Corte Costituzionale è degno di nota per i numerosi richiami giurisprudenziali, relativi a principi generali del nostro ordinamento giuridico, in ordine ai rapporti tra due dei tre fondamentali poteri della Carta Fondamentale: quello Legislativo e quello Giudiziario.
In particolare, con l'ordinanza n. 158/2014 – spiega l'INPS - la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma, contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011, n. 111, per cui, al dichiarato scopo di deflazionare il contenzioso previdenziale, era stato previsto che i processi contro l'INPS:

- pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010,

-per i quali, a tale data, non fosse intervenuta sentenza e

-il cui valore non superasse complessivamente la somma di Euro 500,00;

«si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente» (art. 38, comma 1, lett. a).
Nell'ambito degli asseriti profili di illegittimità costituzionale assumono rilievo: la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e la violazione dell'art. 102 della Costituzione. In particolare,

• per quanto concerne il primo parametro (artt. 3 e 24 Cost., dedicati al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa), il Giudice remittente afferma che, mentre l'estinzione di diritto sarebbe coerente con la finalità deflattiva della Legge in caso di controversie complesse, i medesimi effetti sarebbero illogici in caso di domanda manifestamente infondata;

• per quanto concerne il secondo parametro (art. 102 Cost., dedicato alla funzione giurisdizionale), il Giudice remittente sostiene che la norma censurata si porrebbe in indebita intromissione nella sfera di competenza del Potere Giudiziario, impedendo l'esercizio della funzione giurisdizionale anche in relazione alle domande palesemente infondate.

L'uno e l'altro capo di censura avanzati dal Giudice a quo vengono rigettati dalla Corte Costituzionale, la quale, alla stregua di precedenti richiamati nella motivazione dell'Ordinanza n. 158/2014, ha affermato, rispettivamente, che:

• quanto al primo profilo, il Legislatore ha attuato la deflazione tramite lo strumento della generalizzata estinzione «di diritto», prescindendo, dunque, dalla qualifica delle parti e dalla fondatezza delle rispettive posizioni, e, quindi, ponendosi in «posizione di estraneità rispetto alla trama normativa»;

• quanto al secondo profilo, il Legislatore non ha inteso surrogarsi ai Giudici dando soluzioni a specifiche controversie, ma ha agito «sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa che è presupposto della potestas judicandi».

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