Previdenza

Niente indennizzo con la «vecchiaia»

di Arturo Rossi

L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda, abbiano le nuove età pensionabili previste dalla legge 214/11 per il trattamento di vecchiaia. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 7384/14.

L'indennizzo è stato introdotto dal decreto legislativo 207/1996 e poi prorogato e modificato più volte fino all'ultimo intervento apportato dalla legge di Stabilità 2014 (la 147/2013).

L'indennizzo non può essere concesso neanche ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge 214/11, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione stessa, dato che il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento è finalizzato l'indennizzo.

La prestazione può invece essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge 214/11, che per l'anno in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini.

Se il diritto alla pensione anticipata viene perfezionato in corso di godimento dell'indennizzo, con l'utilizzo dei contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla prestazione pensionistica e continuare a usufruire dell'indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile. L'Inps evidenzia che il periodo di godimento dell'indennizzo, successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità/anticipata, non darà luogo all'accredito di ulteriore contribuzione nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei commercianti.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, l'indennizzo può essere concesso anche al titolare di tale prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.

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