Previdenza

Fondo di solidarietà, trasporto pubblico esentato

di Arturo Rossi

Non devono versare il contributo al Fondo di solidarietà residuale dal 1° gennaio 2014 le imprese, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari. Lo precisa l'Inps con messaggio 8673 di ieri, in seguito a precisazioni fornite dal ministero del Lavoro e in conseguenza del fatto che, per questi settori, al 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure per la costituzione di Fondi di solidarietà in base all'articolo 3, comma 4 della legge 92/2012. Questo comporta la modifica delle aziende tenute al versamento del contributo come indicato nella tabella allegata al messaggio 6897, che viene sostituita da quella allegata al messaggio 8673/2014.

Altra importante precisazione concerne il settore del lavoro in somministrazione, per il quale il ministero ha evidenziato che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà; ne deriva, l'esclusione dal versamento al Fondo residuale dal 1° gennaio 2014 per il personale somministrato anche se, nel caso in cui non si completasse l'iter per l'emanazione del decreto dell'articolo 3, comma 16 della legge 92/2012, l'Inps dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2014. Resta confermato l'obbligo per il personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura.

Al messaggio viene allegata una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce quella del messaggio 6897/2014.

Tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono il codice di autorizzazione “0J”, indipendentemente dal requisito dimensionale; l'obbligo contributivo sorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di 15 quindici dipendenti quale media del semestre precedente.

Il messaggio 8673/14 dell'Inps

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