Previdenza

Termine di pagamento del TFR e TFS per i dipendenti pubblici che si pensionano

di Pietro Gremigni

Nei casi in cui il dipendente pubblico acceda alla pensione dopo avere fruito di un periodo di esonero oppure quando ha utilizzato periodi di congedo straordinario o permessi per assistere portatori di handicap, il diritto al TFR e TFS spetta alle normali scadenze previste dalla legge.
Col messaggio 8680 del 12 novembre 2014 l'INPS chiarisce i termini di pagamento del TFR e TFS ai dipendenti pubblici in connessione col pensionamento maturato in base ai requisiti precedenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica del 2011.


Modalità di pagamento – La legge 147/2013 ha così modificato le modalità di liquidazione del TFR e TFS in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data. I trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:
- in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda;
- in tre rate annuali se di importo uguale o superiore a 100.000 euro: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza.


Termine di pagamento ordinari - Nei casi di pensione maturata coi requisiti pregressi indicati di seguito, il TFR e TFS deve essere pagato al lavoratore nei termini ordinari e cioè in base all'articolata serie di regole dettate dalla circolare 73/2014 dell'INPS, regole variabili a seconda della data di maturazione della pensione e dalle circostanze dello stesso e che va dal termine breve di 105 giorni a quello di 12 mesi oppure 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Per il messaggio 8680/2014 ad esempio se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, a nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.
In particolare: la tempistica di pagamento è così articolata:
1)il termine di 105 giorni dalla cessazione del rapporto vale per i casi di decesso del lavoratore;
2)il termine di 12 mesi vale:
-per il pensionamento a causa di raggiungimento dei limiti di età;
-per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
-per la cessazione .dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
3)Il termine di 24 mesi vale infine nelle seguenti circostanze:
- per dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
- per il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).
Le situazioni che giustificano l'accesso alla pensione per i dipendenti pubblici con le regole preesistenti sono le seguenti:
1)A favore dei lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell'art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2)A favore dei lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed eventualmente coinvolti nelle salvaguardie pensionistiche.


Risoluzione unilaterale del rapporto – L'INPS analizza poi il nuovo potere di cui sono investite le amministrazioni pubbliche in base alla legge 114/2014 che offre loro la possibilità, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012, di cessare unilateralmente dal rapporto di lavoro. L'amministrazione deve però dare un preavviso di sei mesi e comunque non farlo prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale prevista per chi ha meno di 62 anni di età.
In questa ipotesi l'erogazione del TFR e TFS è strettamente legato alla legittimità del recesso, in quanto le risoluzioni unilaterali operate prima del raggiungimento dell'età anagrafica che evita le riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime e, in ogni caso, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di TFR e TFS pari a 24 mesi.

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