Previdenza

Incarichi al personale in quiescenza: le nuove regole della Funzione Pubblica

di Fabrizio Bonalda

Divieto di conferire incarichi ai pensionati che comportino ruoli rilevanti di vertice, di natura dirigenziale e direttiva, di studio e di consulenza, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate. È quanto disposto dalla circolare del ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 6/14, che ha fornito le direttive per l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/12, come modificato dall’articolo 6 del Dl 90/14.
Il nuovo divieto, entrato in vigore dal 25 giugno 2014, ad eccezione delle designazioni in enti e società controllare per le quali le novità scattano dal 19 agosto 2014 (essendo state previste in sede di conversione), si inserisce nell'ambito di un nuovo indirizzo politico volto ad agevolare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del “parco umano” delle pubbliche amministrazioni, anche per evitare che il ricorso agli incarichi al personale in quiescenza venga utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per continuare ad avvalersi degli ex-dipendenti o per scaricare responsabilità.


Ambito soggettivo
L'ambito di applicazione della nuova disposizione è ampio: interessa le pubbliche amministrazioni definite dal Dlgs 165/01 (articolo 1, comma 2) ed individuate dall'Istat, alle quali vanno aggiunte pure le autorità indipendenti. Il divieto, e qui sta una delle novità, si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, sia pubblico, sia privato e si aggiunge al complesso dell'esistente normativa disciplinante il conferimento di incarichi, la materia dell'incompatibilità, dei limiti retributivi e delle spese per consulenze.


Ambito oggettivo
Gli incarichi in questione sono quelli espressamente contemplati, dovendosi escludere un'interpretazione estensiva della norma. Ai fini dell'applicazione del divieto va considerato unicamente l'oggetto del contratto, prescindendo dalla natura giuridica del rapporto che potrà, dunque, assumere la forma giuridica del lavoro autonomo, anche di natura occasionale o coordinata e continuativa. Come detto, il divieto interessa gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di direttore scientifico o sanitario, gli incarichi di studio e consulenza che presuppongono competenze specialistiche, anche se l'affidamento arriva da uffici di diretta collaborazione con organi politici. Divieto esteso pure agli organi di governo di enti e società controllate qualora comportino effettivamente poteri di governo (es: cariche di amministratore o componente del consiglio di amministrazione) ed indipendentemente dalla provenienza dei fondi necessari alla corresponsione di retribuzioni e compensi.


Eccezioni
Ma, come accade quando nuove norme impongono regole più rigorose, scattano numerose le eccezioni che hanno, talvolta, nome e cognome e che sono spesso in grado di compromettere il risultato finale dell'operazione.
Pur rimanendo ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti destinatari degli incarichi, i nuovi divieti non riguardano:
1) i soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i requisiti relativi alla propria carriera quando l'incarico riguarda un diverso impiego per il quale è possibile prestare ancora servizio, essendo prevista una più elevata età pensionabile (per es. nel caso della carriera universitaria o giudiziaria);
2) il ricorso a personale in pensione per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali/direttive e abbiano un oggetto diverso da quello di studio o consulenza, quali, ad esempio, quelli inerenti l' attività legale o sanitaria;
3) gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca purché al soggetto in quiescenza non siano affidate funzioni di direzione di strutture stabili dell'amministrazione, ma solo di guida di unità costituite temporaneamente per realizzare un determinato progetto;
4) gli incarichi di docenza, con precisa definizione dell'impegno didattico e con un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta;
5) gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a commissioni/comitati consultivi, tecnico-scientifici;
6) gli incarichi ai commissari straordinari;
7) gli incarichi in organi di controllo quali collegi sindacali e dei revisori.
Rimane infine la possibilità, prevista esplicitamente dalla norma, di conferire al personale in quiescenza incarichi a titolo gratuito con rimborso spese documentato e per una durata massima di un anno non rinnovabile, per favorire il trasferimento delle competenze, previa attenta valutazione delle compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.

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