Previdenza

Controlli Inps sui redditi dei pensionati destinatari della quattordicesima

di Pietro Gremigni

L'INPS ha proceduto alla verifica della somma aggiuntiva corrisposta ai pensionati sulla base dei redditi consuntivi dell'anno 2011, riferiti alle prime concessioni avvenute nel corso del 2011 e a quelle successive alla prima concessione avvenute nel 2012. Il pagamento viene inserito nell'ambito del rateo del mese di luglio.
L'Inps col messaggio 9469 del 5 dicembre 2014 ricorda molto brevemente l'esito dei riscontri e gli effetti collegati al rispetto o meno del requisito reddituale.
Vediamo in breve come funziona la somma aggiuntiva alla pensione o “quattordicesima”.
La legge prevede l'erogazione di un importo aggiuntivo, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo ( articolo 5 della legge 127/07).
Possono beneficiarne tutti i pensionati salvo quelli che fruiscono, tra l'altro, di una pensione di invalidità civile e quelle supplementari.


Requisiti di età - Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età e, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età.


Requisiti di reddito - La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti riportati e riferiti al 2014, in relazione agli anni di contribuzione (Inps mess. 5662/2014):
- meno di 15 anni (o di 18): 10.103,16;
- da 15 a 25 (o da 18 a 28): 10.187,16;
- oltre 25 anni (o 28): 10.271,16.
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'Irpef, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso enti ed organismi internazionali.
Sono invece, tra l'altro, esclusi:
• i trattamenti di famiglia comunque denominati;
• le indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione;
• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
• le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
La verifica reddituale viene effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio o di corresponsione successiva alla prima.
Nel caso di prima erogazione, il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati: sono quelli conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.


Requisiti contributivi – In base ai contributi accreditati nella vita previdenziale la somma aggiuntiva può essere incrementata:
1) per i lavoratori dipendenti fino a 336 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi – a 420 euro per chi ne ha da 15 a 25 anni e fino a 504 euro da 25 anni in su;
2) per i lavoratori autonomi fino a 336 euro per chi ha fino a 18 anni di contributi – a 420 euro per chi ne ha da 18 a 28 anni e fino a 504 euro da 28 anni in su.
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.


Esito della verifica reddituale – La somma aggiuntiva è quindi erogata sempre in via provvisoria in quanto soggetta alla verifica reddituale dell'anno di riferimento come sopra indicato.
Tornando al messaggio del 5 dicembre 2014, si precisa che l'elaborazione dei dati ha riguardato innanzitutto le sole posizioni in essere al momento della lavorazione, per le quali risultava pervenuto il reddito 2011 a consuntivo. Le altre posizioni sono quelle per le quali:

- è scaturita la revoca totale/parziale del beneficio;
- è scaturita una differenza a credito del pensionato;
- l'importo corrisposto è stato confermato perché correttamente erogato.
I conguagli a credito verranno posti in pagamento con la mensilità di gennaio 2015. I conguagli a debito sono stati ripartiti in 36 rate e saranno recuperati a partire dalla mensilità di gennaio 2015.
Agli interessati l'Inps invia una comunicazione specifica.

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