Previdenza

Dal 2016 incremento di quattro mesi della speranza di vita

di Pietro Gremigni

Dal 1° gennaio 2016 il secondo scatto dei requisiti pensionistici per effetto della cosiddetta “speranza di vita” sarà pari a 4 mesi, così come già stimato dall'Istat nel 2011.
L'ufficialità deriva dal Dm 16 dicembre 2014, che recepisce il comunicato dell'Istat del mese di novembre 2014 con il quale l'istituto di statistica ha comunicato la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, in misura pari a 0,3 decimi di anno; tale dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi.

La variazione si aggiunge a quella già scattata a inizio 2013, pari a 3 mesi. Pertanto dal 2016 l'incremento per la speranza di vita sarà complessivamente pari a 7 mesi e avrà effetto fino al 31 dicembre 2018.

Pertanto per il 2015 non cambia nulla e i requisiti sono quelli del 2014.


Effetti sui trattamenti pensionistici - L'incremento della speranza di vita comporterà dal 1° gennaio 2016 una serie di ricadute a cascata sui principali requisiti pensionistici di età e contribuzione, dei quali riportiamo successivamente i principali.
L'articolo 24, comma 12, della legge 214/11 stabilisce, infatti, che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto tale meccanismo interessa:
1) i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (66 e 7 mesi), salvo per le donne de settore privato (65 e 7 mesi) e per quelle autonome (66 e 1 mese), rispetto alle quali in contemporanea scatta un altro scalino di allineamento alle età delle altre categorie;
2) i requisiti contributivi indicati per l'accesso alla pensione anticipata;
3) il requisito dei 70 anni di età per chi andrà in pensione di vecchiaia col sistema di calcolo contributivo (70 anni e 7 mesi);
4) il requisito dei 63 anni di età per accedere, tramite il sistema di calcolo contributivo, alla pensione anticipata (63 anni e 7 mesi);
5) i requisiti per andare in pensione con la totalizzazione di vecchiaia (65 anni e 7 mesi) e anzianità (40 anni e 7 mesi);
6) il requisito di 64 anni di età per accedere in via eccezionale alla pensione di vecchiaia per le donne del settore privato (64 anni e 7 mesi);
7) i lavoratori “salvaguardati che, pur maturando i requisiti dal 2012, vanno in pensione con le precedenti regole;
8) Il requisito anagrafico per il diritto ad alcune prestazioni assistenziali, tra cui l'assegno sociale (65 anni e 7 mesi);
9) Lavoratori destinatari della normativa sui lavori usuranti: quota 97 e 7 mesi (lavoratori dipendenti con almeno 61 anni e 7 mesi) e 98 e 7 mesi (lavoratori autonomi, con almeno 62 anni e 7 mesi), oltre ad un minimo di 35 anni di contribuzione.

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