Previdenza

La Naspi si riduce dal quarto mese

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L'importo della nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) si ridurrà progressivamente del 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. E' questa una delle poche modifiche apportate allo schema di decreto legislativo dopo l'esame della Ragioneria generale dello Stato. Nella versione precedente era invece, previsto che la riduzione operasse a partire dal quinto mese di fruizione, anticipato al quarto, dal 2016.

Resta confermato che la Naspi prenderà il posto dell'Aspi e della mini Aspi a decorrere dal 1° maggio 2015. Le prestazioni, introdotte dalle legge Fornero, hanno avuto vita corta, permanendo nel panorama giuridico per poco più di due anni. In linea generale, per la Naspi si avrà un'applicazione che riguarderà tutti i dipendenti che perderanno involontariamente il posto di lavoro. Gli unici a restare fuori sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 e degli operai agricoli (Oti e Otd) per i quali continua a operare la specifica normativa a loro riservata. Saranno tutelate dalla Naspi anche le dimissioni per giusta causa nonché le ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero.

Lo stato di disoccupazione, acquisito accidentalmente e non volontariamente, è il primo dei requisiti necessari per che apre la porta al sostegno economico. Accanto a questa prima condizione, se ne affiancano altre 2 tutte ugualmente importanti, visto che i tre presupposti devono essere presenti contemporaneamente. Il potenziale beneficiario deve, infatti, vantare contributi versati per almeno 13 settimane nei 4 anni antecedenti la perdita del lavoro e deve anche aver effettivamente lavorato per 30 giorni (nel primo schema di decreto erano 18 giornate) nell'anno che precede la disoccupazione.

Il calcolo della nuova indennità non si discosta da quello attualmente previsto per l'Aspi. La base di computo è rappresentata dalla retribuzione imponibile previdenziale che il lavoratore ha ricevuto nei ultimi 4 anni. Di questa retribuzione se ne fa una media aritmetica (dividendo la sommatoria per le settimane di contribuzione). Il risultato va moltiplicato per 4,33 (al fine di rapportarlo al mese). Se la retribuzione, così calcolata, risulta pari o inferiore a 1.195 euro (valore del 2015 e annualmente rivalutabile), l'indennità è pari al 75% di tale importo. Nei casi in cui sia superiore, l'indennità corrisponde al 75% di 1.195 euro aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. È, in ogni caso, previsto un massimale di 1.300 euro (per il 2015) soggetto a rivalutazione annuale. Viene confermato, alla stregua di quanto previsto per l'Aspi, che sulla nuova indennità non si applica la ritenuta contributiva del 5,84% (contributo previsto dalla legge 41/1986).

Nello schema di decreto un posto di rilevo viene assegnato alla così detta “condizionalità”. Rispolverando un concetto orami datato, il cui reale rispetto è da indagare, viene previsto che il beneficiario partecipi regolarmente alle politiche attive proposte dai Servizi per l'impiego. A riguardo una maggiore incisività potrà essere garantita dalla piena operatività della costituenda agenzia nazionale per l'occupazione prevista nel Jobs act.

Infine, uno sguardo alla durata della prestazione. Il periodo di incasso della Naspi non è legato all'età del lavoratore ma alla contribuzione versata. Questo è, tra l'altro, uno dei criteri ispirativi della riforma. Il beneficiario può contare sull'indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni. I periodi contributivi durante i quali il lavoratore ha già ricevuto delle prestazioni di disoccupazione, non possono essere comprese nel calcolo della durata. Il meccanismo di individuazione dell'arco temporale di fruizione fa si che complessivamente Naspi non possa essere erogata per più di un biennio, ridotto a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2017.

Vedi tabella: A confronto

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©