Previdenza

Fondo autoferrotranvieri, così il pensionamento anticipato del personale viaggiante

di Sabina Baldieri* e Franco Bertin*

L'art. 4 del D.P.R. 157/2013 modifica l'art. 3, comma, 1 lettera b) del D.Lgs. 414/1996 che disciplina il pensionamento anticipato per lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di “personale viaggiante”.
Secondo il regime di pensionamento anticipato in vigore fino al 31/12/2013 (INPS, msg. n. 13399/2012 e n. 6340/2013), l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante era prevista al compimento dell'età pensionabile fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.
Dal 1° gennaio 2013 tali requisiti anagrafici sono soggetti all'incremento della speranza di vita (art. 12, comma 12-quater, legge 122/2010), salvo i casi di perdita del titolo abilitante. Per espressa previsione normativa, infatti, l'adeguamento alla speranza di vita non opera nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.
I lavoratori, poi, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento del 60° anno d'età accedono al pensionamento in base al regime delle decorrenze previsto dalla legge 247/2007 (finestra trimestrale).
I lavoratori, invece, che mantengono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento del 60° anno sono soggetti, dal 2011, alla finestra mobile dei 12 mesi.


ETÀ PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE
(in vigore fino al 31.12.2013)


LAVORATRICI
•55 anni + adeguamento alla speranza di vita (3 mesi per l'anno 2013)
+ finestra di 12 mesi


LAVORATORI
In caso di perdita del titolo abilitante:
•60 anni d'età + finestra (trimestrale) di cui alla legge 247/2007
In caso di mantenimento del titolo abilitante:
•60 anni d'età + adeguamento alla speranza di vita (3 mesi per l'anno 2013)
+ finestra di 12 mesi


A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento di armonizzazione (art. 4 D.P.R. 157/2013) cambia l'età pensionabile per il personale viaggiante degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Il requisito anagrafico non è più determinato ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 503/1992, a norma del quale per determinate categorie di lavoratori continuavano ad applicarsi i limiti di età pensionabile in vigore al 31 dicembre 1992 (cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne). A far data dal 1° gennaio 2014, l'età pensionabile per la vecchiaia anticipata è fissata al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella in vigore nel regime generale obbligatorio come riportato nelle apposita tabella.


Conservano il diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla normativa in vigore fino al 31.12.2013:
-i lavoratori che hanno maturato entro il 31.12.2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa precedente;
-i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente (articolo 10 del regolamento).
Il regime pensionistico applicato ai lavoratori che perdono il titolo abilitante è il seguente:
a)solo per autisti di autobus e conducenti di tram, sia uomini, sia donne, che all'età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica per l'elevazione del limite ordinamentale e siano stati riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante:
•60 anni + finestra (trimestrale) di cui alla legge n. 247 del 2007;
b)per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell'entrata in vigore del regolamento sono stati convocati e non sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante, che compiono i 60 anni nel 2014:
•60 anni + finestra (trimestrale) di cui alla legge n. 247 del 2007;
c)per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell'entrata in vigore del regolamento sono stati sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante e riconosciuti idonei, che compiono i 60 anni nel 2014:
•60 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi (finestra mobile, di cui alla legge n. 122/2010).


CORRELATI


La perdita del titolo abilitante
L'art. 10, comma 1 del DPR 157/2013 stabilisce l'applicazione dei requisiti di accesso e del regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, nei confronti dei lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore (che disciplinano il rilascio ed il rinnovo del titolo stesso) non ne prevedano l'elevazione.
Nei casi in cui tali limiti possano essere elevati per motivi di idoneità, la deroga trova applicazione solamente nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente. Poiché la deroga trova applicazione soltanto se l'interessato non ottiene il rinnovo in sede di visita medica, il lavoratore è obbligato, prima del compimento dei 60 anni, a chiedere il rinnovo del titolo.
Secondo il codice della strada al compimento del 60° anno il titolo abilitante viene meno per tutti e la possibilità di ottenere l'elevazione dell'età passa necessariamente attraverso una specifica domanda dell'interessato.
L'art. 115, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada) prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato: «anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
Ai sensi dell'art. 1 dell'All. B del Dm 4 agosto 1998, n.513, il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.
Sulla base dell'art. 10 del DPR 157/2013 sopra richiamato il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa viene meno solo nell'ipotesi in cui l'autista di autobus o il conducente di tram abbia compiuto 60 anni e sottoposto a visita per l'elevazione del limite di età, non abbia ottenuto, in quanto non ritenuto inidoneo, il rinnovo della patente D) da parte dell'autorità competente.
Diversamente dalla disciplina vigente al 31.12.2013, la mancata richiesta di essere sottoposto a visita medica oppure la mancata presentazione alla visita stessa non è più valida ai fini della perdita del titolo abilitante.
Il titolo abilitante pertanto non viene meno:
- nell'ipotesi in cui l'autista di autobus o il conducente di tram al compimento dei 60 anni abbia ottenuto l'elevazione del limite di età, ossia il rinnovo della patente (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate);
- per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).


La qualifica di “personale viaggiante”
La qualifica di “personale viaggiante” (INPS, msg. n. 11010 del 02/07/2012 e n. 11032/2013) è riconosciuta a chi, per disposizione contrattuale, svolga mansioni a bordo di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto. Sono dunque personale viaggiante non solo i conduttori dei mezzi, di terra o di acqua, ma anche tutti coloro che a bordo del mezzo abbiano una mansione funzionale al servizio di trasporto (bigliettai, controllori, ecc.).
L'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto può avvenire a condizione che alla data di esonero l'agente svolga le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante e che tale attività sia stata prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività. Ciò che assume rilievo, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, è l'effettivo e prevalente svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Per poter accedere ai benefici riservati al personale viaggiante, la durata delle mansioni svolte in qualità di personale viaggiante deve avere a riferimento un “congruo periodo di tempo prima dell'esonero”, in altre parole lo svolgimento delle mansioni tipiche del personale viaggiante deve essere “effettivo, stabile e prevalente”.
Il riconoscimento del pensionamento anticipato di vecchiaia può avvenire, quindi, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
•le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile e, quindi, a condizione che l'interessato abbia svolto da un congruo periodo di tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie della menzionata qualifica;
•alla data di esonero i contributi versati per l' attività svolta come personale viaggiante siano superiori a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo ET o nell'assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31/12/95 - nello svolgimento di altre mansioni;
•ricorrano i requisiti contributivi minimi richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Per attestare la qualifica di “personale viaggiante” occorre allegare alla domanda di pensionamento una “Dichiarazione di responsabilità” da compilare a cura dell'Azienda che attesti quanto sopra indicato e idonea documentazione che certifichi lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante (contratto di lavoro individuale indicante il livello di inquadramento, libro matricola, ordini di servizio, registri delle presenze, documentazione medico-sanitaria e certificati di idoneità alla guida, o altra documentazione equipollente).


* Patronato Acli – Area Previdenza e Disabilità

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