Previdenza

Integrazione Enpals in Inps: versamento con F24 dei contributi

di Pietro Gremigni

A partire dal periodo di competenza gennaio 2015, con scadenza ordinaria del pagamento il 16 febbraio 2015, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e Fondo pensioni degli sportivi professionisti, devono utilizzare la “Sezione Inps” dell'F24.
L'Inps con la circolare 28 del 10 febbraio 2015 ha illustrato le specifiche modalità operative di compilazione del modello F24.
Il nuovo adempimento decorre dai compensi di competenza del mese di gennaio e quindi per i versamenti della contribuzione Ivs relativi a periodi competenza fino dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare l'F24 nella “Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi”.
Nel caso in cui il datore di lavoro effettui, a partire da gennaio 2015, un unico versamento di contribuzioni comprensive di mensilità sia antecedenti, sia successive a gennaio 2015 (es: novembre 2014 - gennaio 2015), il modello F24 relativo dovrà essere compilato sulla base delle seguenti modalità:
- nella Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi dovranno essere esposte le informazioni relative ai versamenti con competenza fino al 31 dicembre 2014, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo seguente;
- nella Sezione Inps dovranno essere esposte le informazioni relative ai versamenti con competenza a partire dall’1 gennaio 2015.


Integrazione ex Enpals in Uniemens – Con la circolare 154/2014 l'Inps ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell'ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens aziende con dipendenti, con decorrenza 1° gennaio 2015.


Calcolo dei contributi ex Enpals – Il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione ex Enpals è caratterizzato da diverse peculiarità che la predetta circolare 154/2014 sintetizza:
- per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18 (secondo periodo), della legge 335/1995 (rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat);
-per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto e fino all'importo giornaliero si applica un contributo di solidarietà dell'1,20%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 3 e 5, del Dlgs n. 166/1997);
- qualora la retribuzione percepita su base annua - calcolata tempo per tempo sulla base della retribuzione precedente nel corso dell'anno - superi il limite annuo e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile è, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore. Tale aliquota è da applicare sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile.

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