Previdenza

Addetti alla riscossione: ricostituzione dell’assegno straordinario

di Pietro Gremigni

Prima di procedere alla ricostituzione degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà degli addetti alla riscossione tributi le sedi devono verificare la correttezza delle certificazioni attestanti la data di perfezionamento della pensione in salvaguardia.
Con il messaggio 1338 del 20 febbraio 2015 l'Inps chiarisce la posizione degli addetti alla riscossione tributi rientranti nella prima salvaguardia pensionistica dei 65.000 lavoratori.


Salvaguardia dei 65.000 – Tra i diversi beneficiari della prima salvaguardia pensionistica sono compresi i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, erano titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore, tra cui quello degli addetti alla riscossione tributi.
La salvaguardia pensionistica spetta con i criteri e nei limiti delle risorse stabilite da specifico decreto ministeriale anche se i requisiti per l'accesso al pensionamento vengono maturati successivamente al 31 dicembre 2011, con l'incremento per la speranza di vita e con la decorrenza posticipata della finestra per 12 mesi.


Addetti alla riscossione tributi - Il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria prima dell'entrata in vigore della legge 247/07 è stato certificato in funzione della disciplina dettata dal Dlgs 503/1992. Pertanto, i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007 (decorrenza assegno entro il 1° gennaio 2008) continueranno ad accedere al pensionamento di vecchiaia dal mese successivo a quello del compimento dell'età anagrafica richiesta. Per tali lavoratori non si applicano le finestre posticipate, sia quelle fisse precedenti la riforma del 2010, sia quelle mobili.
Il Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali prevede, in caso di modifiche normative, una clausola di salvaguardia che accompagna l'esodato fino ai nuovi requisiti di pensione.
Il versamento della contribuzione correlata, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti, è effettuato qualora necessario per la maturazione del diritto a pensione.


Ricostituzione – La ricostituzione dell'assegno straordinario nasce dal fatto che l'assegno è stato calcolato al momento della cessazione del rapporto e tenendo conto della decorrenza della pensione all'epoca vigenti.
Nei seguenti casi sono subentrate delle discipline che hanno modificato il regime di accesso e di conseguenza l'assegno va ricalcolato tenendo conto dei cambiamenti dell’articolo 18 della legge 111/11):
1) per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive e per le quali il requisito anagrafico di 60 anni richiesto si incrementa anno per anno;
2) per il posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.
L'altra ipotesi per la ricostituzione è quella descritta in precedenza riferita all'accredito della contribuzione correlata.

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