Previdenza

Amianto: l’annullamento dei certificati Inail non pregiudica la pensione

di Pietro Gremigni

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Inail.
L'Inps con la circolare 51 del 26 febbraio 2015 riepiloga la disposizione introdotta dall'ultima legge di stabilità, la quale ha risolto la questione che ha posto l'Inail in contrasto con diversi assicurati, i quali si sono visti revocare o annullare la certificazione a suo tempo rilasciata.
Il contenzioso si è trasferito anche sul piano dei rapporti tra Inail e Inps, chiamato a rispondere per i danni derivanti all'assicurato dalla revoca delle certificazioni e quindi del mancato riconoscimento del beneficio pensionistico. La giurisprudenza, nel frattempo, ha escluso la responsabilità dell'Inps nel caso in cui l'Inail abbia compiuto errori nelle proprie certificazioni o le abbia revocate. Infatti l'Inps non ha commesso alcun errore, limitandosi a recepire, in tali certificati, dapprima le risultanze delle certificazioni Inail e poi quelle dell'annullamento di esse.
La nuova norma, ora, mette a riparo l'Inps da rivendicazioni da parte dei lavoratori a cui sia stata annullata la certificazione disponendo comunque il diritto alla pensione.


Benefici previdenziali - Per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto con esposizione superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, sono previsti due benefici in termini previdenziali (articolo 13 legge 257/1992 – articolo 47 legge 326/2003 – articolo 3 legge 350/2003):
1) il periodo indicato è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25;
2) ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Inail, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (rivalutazione dell'anzianità contributiva).
Il Dm 27 ottobre 2004 ha stabilito le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell' Inail.


Diritto alla pensione – Nonostante l'annullamento della certificazione Inail, la legge riconosce il diritto alla pensione purché gli interessati fossero in servizio al 1° gennaio 2015, e purché l'annullamento non sia dipeso da dolo dell'interessato stabilito con sentenza definitiva.
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti stessi, non può essere anteriore al 1° febbraio 2015 e non spettano arretrati.

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