Previdenza

Liquidazione delle pensioni per la salvaguardia di 32.100 lavoratori

di Arturo Rossi

Arrivano ulteriori istruzioni dall'Inps per la liquidazione delle pensioni, nei confronti dei lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 2 della legge 147/2014 (c.d. salvaguardia dei 32100). In particolare, con messaggio 1499/2015, viene fatto presente che le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per consentire la liquidazione della pensione in favore dei lavoratori salvaguardati di cui alla legge citata. Viene evidenziato che le pensioni in base alla deroga in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014. In merito ai salvaguardati rientranti nella Gestione Privata, la procedura di liquidazione controlla la presenza di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 147/2014 - lettera inviata” e la tipologia di appartenenza del lavoratore; la verifica del diritto a pensione e la relativa decorrenza viene fatta tenendo conto sia dell'applicazione della salvaguardia, sia con le regole ordinarie. A tal proposito, la definizione della domanda non è consentita nel caso in cui risulti verificato l'accesso al pensionamento senza salvaguardia. L'Istituto ricorda che l'articolo 2, comma 2, della legge 147/2014 stabilisce le risorse finanziarie destinate al riconoscimento della pensione in applicazione della salvaguardia in argomento per gli anni dal 2014 al 2022. Ne deriva che contemporaneamente alla liquidazione della pensione viene quantificato l'onere della salvaguardia. Il costo individuale è individuato con l'importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012. In merito, la procedura opera una doppia verifica del diritto e dell'accesso a pensione: la prima, sulla base della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore, è utilizzata per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio; la seconda, con la proiezione della contribuzione, è utilizzata per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia sulla base delle disposizioni vigenti. A tal fine, la posizione contributiva del lavoratore salvaguardato viene implementata virtualmente di ulteriore contribuzione, aggiungendo all'ultimo contributo accreditato in estratto la contribuzione obbligatoria registrata da ultimo. L'onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio. Per le pensioni in trattazione, sul modello TE08 deve essere riportata la seguente dicitura: «La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art.2 della legge 147/2014)». La stessa dicitura è riportata su Cassetto previdenziale e messa a disposizione del cittadino e dei patronati nella visualizzazione in internet.
In merito alle pensioni della Gestione pubblica, Ex Inpdap, le stesse saranno lavorate dalle sedi su apposita procedura, Sin, dato che la Direzione centrale pensioni ha predisposto in tale sistema le specifiche deroghe per le pensioni concesse in virtù delle cosiddette “salvaguardie”. Quindi, nel momento dell'acquisizione delle domande di pensione presentate telematicamente dagli iscritti, affinché il sistema possa riconoscere al soggetto il diritto a pensione con i requisiti vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 214/2011, è necessario selezionare la specifica deroga. Sono esclusi dalla salvaguardia, perché rientranti nei requisiti ordinari, i soggetti che non hanno una certificazione accolta con l'informazione della lettera inviata e quando siano stati perfezionati i requisiti di accesso alla pensione in base alla disciplina vigente ex lege 214/2011.

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