Previdenza

Dieci anni per cambiare fondo di previdenza complementare dopo che si sono persi i requisiti per l’iscrizione

di Silvano Imbriaci

Con una risposta a una richiesta di parere da parte di un fondo pensionistico complementare, la Covip precisa quali sono gli effetti del mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il fondo, in caso di perdita dei requisiti. In sostanza i quesiti sono due anche se tra loro strettamente connessi: a) se il diritto al riscatto, o al trasferimento possa estinguersi per prescrizione e con quale termine; b) se l'inerzia da parte del titolare della posizione possa di fatto provocare l'incameramento della posizione da parte del fondo.

Con riferimento all'applicabilità di un termine prescrizionale per l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione al fondo, nell'ipotesi in cui non siano più presenti i requisiti legittimanti, il parere precisa che, nell'ambito della previdenza complementare, non vi è una regolamentazione ben precisa, essendo l'attenzione (anche della giurisprudenza) rivolta maggiormente al tema della prescrizione delle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita periodica (in tal caso la giurisprudenza ha pacificamente applicato la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948, numero 4 del codice civile, mentre non constano pronunce sul diverso tema delle prestazioni da erogarsi in unica soluzione).

La questione qui è comunque diversa, perché riguarda la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento. In tal caso l'interessato può attivarsi mediante il riscatto o il trasferimento della posizione, ma in quale termine? Secondo il parere della Covip, in questo caso, il termine è decennale, in quanto si applicherebbe la regola generale in materia di prescrizione non ricorrendo le diverse ipotesi di ratei di pensioni o prestazioni da liquidare. E dunque l'incameramento della posizione individuale alla scadenza del quinquennio dal verificarsi della situazione di irregolarità o di perdita dei requisiti (come avvenuto nel caso di specie) non risulta conforme alle previsioni di legge.

Con riferimento, invece, al mantenimento della posizione assicurativa, la Covip ricorda di aver divulgato uno schema di statuto approvato nell'ottobre 2006, a mente del quale (articolo 12) la perdita dei requisiti non necessariamente produce effetti estintivi della posizione assicurativa. Il semplice mancato esercizio del diritto di riscatto o di trasferimento indica la volontà dell'assicurato (per facta concludentia) di voler mantenere l'iscrizione, per cui di fatto, la prescrizione non risulta applicabile in tutte quelle ipotesi in cui il fondo abbia inserito nel proprio statuto la previsione del mantenimento della posizione. Nel caso di specie, il fondo pensione ha inserito tale norma dal 2009, per cui da allora vige la regola del mantenimento automatico della posizione, qualora non vengano esercitate le opzioni alternative del trasferimento ad altro fondo o del riscatto della posizione, esercitabili fino a che perduri la situazione legittimante il loro esercizio, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

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