Previdenza

Entro il 31 marzo l’informativa agli aderenti dei fondi pensione

di Pietro Gremigni

I fondi pensione devono comunicare agli iscritti entro il 31 marzo le informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento e, in generale, sulla posizione individuale dell'aderente.
L'informativa annuale costituisce uno strumento di trasparenza nel rapporto tra Fondi pensione e aderenti che quest'anno tiene conto delle novità introdotte dall'ultima legge di stabilità per il 2015.

L'informativa agli iscritti – Il regolamento di adesione ai fondi pensione, approvato dalla Covip con la delibera del 28 maggio 2008, prevede l'istituzione della nota informativa che i fondi pensione, negoziali aperti o Pip, devono predisporre e depositare presso la Covip in sede di costituzione.
Successivamente i fondi pensione devono provvedere al suo aggiornamento in conseguenza di qualsiasi variazione che ne influenzi il contenuto.
Infine entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di Pip procedono all'eventuale aggiornamento delle informazioni contenute nelle altre sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei Supplementi.


Contenuto dell'informativa – Ogni Fondo pensione elabora la propria nota informativa, tenendo conto di quanto indicato dalla Covip e dei modelli dalla stessa divulgati.
In ogni caso nell'informativa deve contenere:
- una Scheda sintetica;
- le caratteristiche della forma pensionistica complementare;
- le informazioni sull'andamento della gestione;
- i soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.


Gli effetti della legge di stabilità - La legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità), all'art. 1, comma 621, ha disposto l'incremento dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Inoltre per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi derivanti da obbligazioni, tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile in relazione al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50%) e quella del 20% sopra richiamata (art. 1, comma 622).
L'incremento dell'aliquota e la rideterminazione della base imponibile hanno tuttavia attuazione anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sia pure (come indicato dalla circolare Covip del 9 gennaio 2015) con una modalità “mitigata” volta a evitare che l'incremento d'imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell'anno.


Indicatore sintetico dei costi – Un altro elemento che impatta con l'informativa e che è stato toccato dalle recenti novità legislative è la determinazione dell'indicatore sintetico dei costi (Isc).
In base alla circolare del 6 marzo 2015 la Covip ha fornito le istruzioni per l'aggiornamento annuale della Nota informativa e per la predisposizione e trasmissione a ciascun iscritto del Progetto esemplificativo personalizzato, in relazione alle modifiche da apportare al calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi (Isc).
L'Isc è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo. Si tratta cioè di un dato che permette all'aderente di verificare il rendimento dell'investimento del fondo.
In sede di aggiornamento annuale della nota informativa, è necessario, per la Covip, che i fondi pensione provvedano comunque a rideterminare l'Isc sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (cioè ponendo l'aliquota di imposta pari a zero), al fine di neutralizzare l'incremento del prelievo fiscale.
La modifica serve per neutralizzare gli effetti di modifica della tassazione in modo da dare all'iscritto un quadro non falsato dalle vicende legate al regime fiscale.

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