Previdenza

Versamenti alla previdenza integrativa e base di calcolo per le indennità di fine rapporto

di Silvano Imbriaci

Con una serie di sentenze intervenute nello scorso mese di marzo, le Sezioni Unite della Cassazione (Corte di cassazione, sezioni unite, 30 marzo 2015, n. 6374 e 9 marzo 2015, n. 4684) risolvono il contrasto interpretativo giurisprudenziale e assegnano ai versamenti effettuati alla previdenza integrativa (per il periodo anteriore all'entrata in vigore del Dlgs n. 124/1993) natura contributiva, con conseguente esclusione dal computo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

La questione del contendere
I versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, anche con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal Dlgs 21 aprile 1993, n. 124, non hanno natura retributiva, trattandosi di esborsi non legati da nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; ciò esclude tali somme dalla base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. È questo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 30 marzo 2015, n. 6374, giunta al termine di una serie di pronunce inaugurate, per quanto consta, da Sezioni Unite n. 4684 del 9 marzo 2015, dello stesso tenore (cfr.: Sezioni Unite 30 marzo 2015, nn. 6349, 6348, 6347, 6345; 16 marzo 2015, nn. 5159. 5158, 5157; 12 marzo 2015, nn. 4951, 4950, 4949). La questione nasce dalla richiesta, proveniente dal mondo bancario (storicamente ben avviato e strutturato sul versante della previdenza integrativa), di verificare l'inclusione nella base di calcolo delle spettanze di fine rapporto, dei contributi versati dall'istituto di credito quale datore di lavoro sul fiondo aziendale di previdenza integrativa. È di tutta evidenza che, optando per la natura retributiva di detti versamenti sia pure, come vedremo, in forma "attenuata", se ne impone l'inclusione nella base di calcolo per il computo del trattamento di fine rapporto; cosa che invece non accade seguendo la strada della natura contributiva ed assegnando a tali somme la funzione di copertura per il pagamento delle prestazioni connesse all'iscrizione al Fondo integrativo. Da segnalare che la vicenda presa in esame dalle varie sentenze delle Sezioni Unite, pur con qualche variante, riguarda i versamenti anteriori all'entrata in vigore del Dlgs 21 aprile 1993, n. 124 nell'ambito della riforma complessiva della previdenza complementare, ispirata al concetto di capitalizzazione individuale (accumulo dei versamenti integrativi in un conto individuale) e di contribuzione definita (la contribuzione versata, sommata ai frutti derivanti dall'investimento di quanto via via accantonato, determina la misura della futura pensione o prestazione integrativa). Ciò, tuttavia, non vuol dire che non sia di estrema attualità, dal momento che riguarda il calcolo delle indennità di fine rapporto di moltissimi lavoratori che, in prossimità dell'accesso al trattamento pensionistico, e in presenza di Fondi integrativi fin da prima del 1993, hanno sicuramente avuto a che fare con versamenti contributivi di questo tipo.


Il contrasto giurisprudenziale
La necessità dell'intervento delle Sezioni Unite nasce dalla constatazione dell'esistenza di due contrastanti orientamenti di legittimità sulla ricostruzione della natura dei versamenti alla previdenza complementare.
Secondo la tesi della natura retributiva (cfr. Cass. n. 545/2011) occorre evidenziare il nesso di corrispettività degli esborsi datoriali con la prestazione lavorativa, con la conseguenza della loro automatica computabilità nell'importo del Tfr alla cessazione del rapporto. L'idea di partenza è rappresentata da un concetto ampio di retribuzione, comprensivo di tutte quelle somme volte a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore. Sotto questo aspetto, il versamento alla previdenza complementare costituisce una sorta di retribuzione con funzione previdenziale, per usare le parole di altra e più risalente giurisprudenza della stessa Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 974/1997).
L'orientamento opposto, che nega la natura retributiva (per il quale si veda ad es. Cass. n. 9016/2012), riconosce allo stesso modo la necessità di adottare un concetto di retribuzione allargata, idoneo a ricomprendere le varie forme di trasferimento di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore, in via diretta o in via di retribuzione differita. Tuttavia i versamenti al Fondo integrativo non possono dirsi omogenei rispetto alla funzione retributiva, in quanto non possono dirsi corrisposti al lavoratore, essendo destinati a confluire nei Fondi di previdenza, alimentando la provvista utile (direttamente o indirettamente) a garantire un trattamento pensionistico più sostanzioso. Del resto, è l'idea che aveva già condotto la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 421/1995; ma si veda anche Corte Cost. n. 393/2000) a ricostruire la natura dei versamenti in questione in senso non retributivo, intervenendo sull'art. 9 bis del Dl n. 103/1991, norma che stabiliva in via di interpretazione autentica che l'art. 12 della legge n. 153/1969 (sulla retribuzione imponibile) doveva necessariamente escludere dalla base imponibile le contribuzioni accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali ed assistenziali (ponendo fine dunque alla paradossale contribuzione su contribuzione). La Corte costituzionale, peraltro, aveva comunque ritenuto legittima la previsione di una contropartita necessaria rappresentata dall'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche cui erano iscritti i lavoratori (si veda anche l'art. 16 del Dlgs n. 252/2005).


La soluzione delle Sezioni Unite
Da queste basi muovono i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6374/2015 (e in tutte quelle sopra indicate), a sostegno dell'opzione a favore della tesi della natura non retributiva dei versamenti alla previdenza complementare.
Deve premettersi che i Fondi di previdenza speciale per l'assistenza e la previdenza, istituiti a norma dell'art. 2117 c.c. e già esistenti all'epoca della riforma della previdenza integrativa (legge delega Amato n. 421/1992 e decreti attuativi tra cui il citato d.lgs. n. 1214/1993), prevedevano un sistema di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori in quiescenza tramite la provvista determinata dai versamenti dei lavoratori attivi e dei datori di lavoro (sistema cosiddetto a ripartizione). Successivamente, a partire dal novembre 1992 (riforma Amato), il sistema cambia radicalmente. All'interno di un diverso regime di capitalizzazione, basato sulla corrispondenza tra versamento contributivo e commisurazione della futura prestazione pensionistica derivante da quel versamento, opportunamente reinvestito, si adotta un sistema a capitalizzazione individuale nel quale i versamenti contributivi sono nominativi e non confluiscono indistintamente in un unico Fondo: la futura prestazione pensionistica è determinata, in via di stretta e biunivoca corrispondenza, dall'entità della contribuzione versata dal singolo lavoratore, al netto dei frutti eventualmente maturati per effetto degli investimenti.
Il concetto di retribuzione delineato dal legislatore in sede di disciplina dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.), presuppone un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore, in funzione di corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa resa. Solo in presenza di questo duplice e diretto passaggio è possibile ragionare in termini di retribuzione. Ebbene, l'obbligo a carico del datore di lavoro di versamento ai fondi di previdenza nasce da un rapporto contrattuale chiaramente distinto rispetto al rapporto di lavoro e non incide sugli istituti retributivi applicati, in quanto è finalizzato all'erogazione di una prestazione/pensione a favore del lavoratore, su cui il lavoratore ha semplicemente una forma di aspettativa (le somme versate non entrano direttamente nel suo patrimonio). Il meccanismo dell'accantonamento alla previdenza complementare è sostanzialmente indipendente rispetto al rapporto di lavoro, tanto è vero che:
• l'obbligazione del datore di lavoro non è monetizzabile a favore del lavoratore;
• il lavoratore ha solo una pretesa a che tali somme siano correttamente versate dal datore di lavoro nel Fondo
• in caso di cessazione del rapporto senza il raggiungimento del diritto alla pensione integrativa, il lavoratore non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro.
Da un punto di vista contributivo e fiscale, inoltre, le somme versate o accantonate per il finanziamento di trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali essendo escluse dalla base imponibile a fini previdenziali (art. 9 bis del Dl n. 103/1991, aggiunto dalla legge di conversione n. 166/1991, di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153/1969), non sono assoggettate a contribuzione obbligatoria ordinaria (al netto del contributo di solidarietà: cfr. Corte costituzionale n. 421/1995 e art. 1 commi 193 e 194 l. n. 662/1996) e non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 314/1997: la loro inclusione nella base di calcolo del Tfr sarebbe del tutto incoerente con tali limitazioni. Tutto il mondo della previdenza complementare si muove quindi all'interno dell'art. 38 Cost., caratterizzando quindi in senso effettivamente contributivo le erogazioni al Fondo provenienti dal datore di lavoro.
Da un punto di vista giurisprudenziale, infine, le Sezioni Unite non disconoscono quell'orientamento della Corte di giustizia che individua i versamenti alla previdenza complementare come vantaggi pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore, suggerendo quindi la possibilità di una persistente natura retributiva degli stessi (cfr. sentenza 17 aprile 1997, causa 147/1995; vedi anche 28 settembre 1994, n. 128/93). Tale accostamento, infatti, secondo la Cassazione, non implica di per sé che, in ogni caso, le quote corrisposte dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare rientrino automaticamente nella base di calcolo del Tfr.

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