Previdenza

L’Asdi diventa strutturale ma non è ancora operativa

di Alessandro Rota Porta

Con l’emanazione, a regime, di tutti i decreti legislativi del Jobs Act, la posta in gioco per la piena operatività della riforma si sposta sui decreti ministeriali attuativi: è da questi provvedimenti che dipende, infatti, la completa definizione degli istituti normativi interessati dalle norme in questione o addirittura l'avvio di determinate misure.
È il caso, ad esempio, dell’Asdi (assegno di disoccupazione): un particolare sussidio introdotto dal Dlgs 22/2015, riservato ad alcune categorie di soggetti che abbiano esaurito il trattamento della Naspi per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione.
Il Dlgs 22 prevedeva, appunto, che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 7 marzo scorso) intervenisse un decreto Lavoro-Economia, per definire le condizioni di accesso all'Asdi e le modalità di fruizione dell'assegno.
Le connotazioni già definite nel Dlgs 22 stabiliscono che nel primo anno di applicazione gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori in età prossima al pensionamento. Inoltre, l'Asdi viene erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75 % dell'ultima indennità Naspi percepita (in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale).
Le regole che mancano per avviare l'istituto (e che devono trovare definizione nel Dm) spaziano dai limiti reddituali di accesso agli incrementi dell'Asdi in presenza di carichi familiari; dall'individuazione dei criteri di priorità nell'ammissione alla prestazione ai controlli per evitare la fruizione indebita; e così via.
Peraltro, il decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro – in base al testo licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri – contiene la proroga della misura fino al 2019 (il Dlgs 22/2015 prevedeva una sperimentazione solo fino al 2015): anche qui dovrà però intervenire un Dm a definire le modalità di prosecuzione del regime sperimentale.
Questi meccanismi legislativi fanno comprendere la complessità del sistema: anche con riferimento alle integrazioni salariali, l'emanazione dei decreti attuativi correlati sarà indispensabile per avere il quadro completo delle regole operative.
In questo ambito, dovranno essere definiti i criteri di esame per la concessione delle integrazioni salariali ordinarie ma si dovrà anche capire quale sarà la sorte di tutte le fonti secondarie che finora regolavano le integrazioni salariali: ad esempio, i programmi di Cigs o la gestione dei contratti di solidarietà (per questi ultimi si pensi al Dm 46448/2009 che regola la possibilità, ricorrendo specifiche condizioni, di ricorrere al lavoro straordinario o di attuare procedure di mobilità in costanza di Cds).
La prima versione del decreto legislativo in questione prevedeva che - in via transitoria e fino all'emanazione dei nuovi decreti ministeriali attuativi - trovassero applicazione quelli già emanati, per quanto compatibili: formula che non pare ritrovarsi nel testo finale del provvedimento licenziato dal Cdm di venerdì scorso.

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