Previdenza

Previndai, domani il versamento della contribuzione trimestrale

di Cristian Callegaro

Entro domani, 20 ottobre 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dirigenti dell’industria devono versare la contribuzione, riferita al terzo trimestre (luglio – settembre 2015), al fondo pensione Previndai.
Il versamento trimestrale del contributo deve essere effettuato con bonifico bancario; a questo fine, è disponibile il modulo 053 che, una volta confermato il modulo 050, si rende disponibile alla stampa con l'importo complessivamente dovuto già indicato.

Neo assunti
Per i dirigenti neo assunti o neo nominati occorre procedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile; non si deve attendere, pertanto, alcun atto da parte del Fondo finalizzato all'iscrizione o alla registrazione dell'avvenuta assunzione.

Dirigenti cessati
Per i dirigenti cessati è opportuno provvedere quanto prima al versamento di eventuali conguagli senza attendere la scadenza del trimestre successivo all'interruzione del rapporto di lavoro.

Contribuzione
La contribuzione dovuta per l'anno 2015 è la seguente:
ANZIANITÀ ---> CLASSI DI CONTRIBUZIONE ---> MASSIMALE CONTRIBUTIVO ---> ALIQUOTE
fino a 6 anni compresi ---> classe 1,2,3,4 ---> fino a 150.000,00 euro ---> 4% ditta e 4% dirigente
oltre 6 anni---> classe 1,2,3,4 ---> fino a 150.000,00 euro ---> 4% ditta (minimo di 4.800,00 euro annui) e 4% dirigente

Contribuzione minima
Relativamente alla contribuzione da versare al Fondo è previsto un importo minimo a carico dell'azienda pari a 4.800,00 euro, per i soli dirigenti con anzianità dirigenziale superiore a 6 anni presso la stessa azienda. In caso di cessazione in corso d'anno il limite di 4.800,00 euro andrà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio nell'anno dell'interruzione del rapporto di lavoro, considerando anche il periodo di preavviso. Nessun adeguamento deve essere invece fatto nell'ipotesi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico. L'azienda, infatti, è tenuta a versare il 4% della retribuzione utile a TFR solamente nei casi in cui il dirigente versi la contribuzione minima sempre pari al 4% della retribuzione utile a TFR prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Accantonamento del TFR
In merito alla quota di TFR da destinare al fondo, per l'anno 2015 i valori sono i seguenti:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE ---> QUOTA TFR
classe 1 ---> 3% della retribuzione utile a TFR
classe 2 ---> 4% della retribuzione utile a TFR
classi 3, 4 e 8 ---> integrale accantonamento

Si rammenta che:

classe 1 ---> vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28.4.1993;
classe 2 ---> nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28.4.1993;
classe 3 ---> nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27.4.1993 e anteriore all'1.1.2007;
classe 4 ---> i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31.12.2006
classe 8 ---> dirigenti che, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.

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