Previdenza

Servizi per l'impiego e politiche attive, misure attuate solo in parte

di Gianni Bocchieri



Ad un mese e mezzo dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dei servizi all'impiego e delle politiche attive, sono ancora poche le misure già attuate e cominciano ad emergere alcuni indesiderati effetti di vuoto o disallineamento normativo.
Tra questi certamente rientra il mancato recupero della previgente disciplina della “conservazione dello stato di disoccupazione” per i disoccupati che svolgono attività lavorative (di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) da cui derivi un reddito annuale escluso da imposizione.
A questo vuoto normativo, si aggiunge poi il disallineamento tra la disciplina dello stato di disoccupazione e quella della Naspi ed anche della Discoll.
Il combinato disposto del vuoto e del disallineamento è che in caso di svolgimento di attività lavorative da cui derivino redditi inferiori al limite minimo per l'applicazione dell'Irpef, i percettori di Naspi potranno conservare l'indennità, pur perdendo lo status di disoccupazione, purché comunichino all'Inps il reddito annuo che prevedono di realizzare. Invece, i disoccupati senza Naspi o Discoll perderanno lo status di disoccupazione e il diritto di accedere alle nuove politiche attive.
Sembra evidente che l'obiettivo del legislatore non fosse questo e che non mancherà l'occasione di porre rimedio anche ricorrendo ai decreti legislativi cosiddetti “correttivi” previsti dalla stessa legge delega.
È invece meno evidente se il legislatore volesse davvero costringere tutti i disoccupati a recarsi presso i centri pubblici per l'impiego, dopo averne accertato lo stato di disoccupazione attraverso la loro telematica iscrizione al portale nazionale delle politiche attive del lavoro. Il decreto legislativo n. 150/2015 sembra infatti aver superato la necessità di accertare lo status di disoccupato da parte degli stessi centri per l'impiego, dal momento che la persona priva di impiego è considerata disoccupata dalla sua registrazione al portale nazionale e deve recarsi al centro per l'impiego solo per la conferma e per sottoscrivere il patto di servizio con cui potrà definire il proprio percorso di collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Peraltro, questa attività confermativa è solo eventuale nel caso in cui il disoccupato non venga convocato entro 60 giorni dalla registrazione. È auspicabile un intervento del ministero del Lavoro che espliciti che per l'acquisto dello status di disoccupato non occorrerà più alcun atto amministrativo di accertamento da parte del Centro per l'impiego.
Conseguentemente, anche il patto di servizio non dovrebbe essere interpretato come l'esercizio di un potere amministrativo ma come il primo momento del percorso di politica attiva. Infatti, la vera portata innovativa della riforma del mercato del lavoro si misurerà in termini di superamento dell'approccio burocratico e amministrativo con il quale sono state fin ora gestite le politiche attive spostando l'asse dagli adempimenti formali alle effettive attività di inserimento lavorativo.

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