Previdenza

Definite le attività che i patronati possono svolgere a fronte di un rimborso spese

di Giuseppe Argentino

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale quattro decreti ministeriali che disciplinano le attività che gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere a fronte di un rimborso spese, sulla base di apposite convenzioni stipulate con soggetti privati, della pubblica amministrazione, o di organismi dell'Unione europea.

Dei quattro decreti, che recano tutti la data del 16 settembre 2015, due sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 13 novembre 2015, e due su quella del successivo giorno 14.

La legge 152/2001 aveva disposto che parte delle attività dei patronati sarebbe stata prestata gratuitamente, a fronte di un contributo finanziario erogato dallo Stato, che l'articolo 13 della legge aveva originariamente fissato nella misura dello 0,226% dei contributi previdenziali riscossi da Inps e Inail: le attività ammesse al contributo finanziario erano state poi elencate dal Dm 193/2008. Va precisato che l'articolo 1, comma 309, della legge 23 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha poi ridotto allo 0,207% la misura percentuale del contributo finanziario.

L'articolo 10 della medesima legge 152/2001 aveva inoltre disposto che i patronati potessero prestare "attività diverse", senza scopo di lucro, in convenzione con soggetti privati o pubblici, con possibilità di ottenere i rimborsi delle spese sostenute, demandandone le modalità attuative a specifici decreti ministeriali. La materia era stata quindi disciplinata dal Dm 14 dicembre 2009, ma l'articolo1, comma 310, lettera c) della legge di Stabilità 2015 ha parzialmente modificato l’articolo 10, rendendo necessaria l'emanazione di quattro nuovi decreti ministeriali, dettando in modo specifico le seguenti disposizioni:

1) criteri generali per le convenzioni delle attività in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'unione europea;

2) approvazione dello schema di convenzione per le attività prestate a favore di soggetti privati e pubblici, con allegato lo "schema di convenzione";

3) criteri di stipula delle convenzioni per attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) prestazioni a favore di cittadini o di enti pubblici.

L'articolo 10, nel testo novellato dalla legge di Stabilità, ha disposto in particolare che l'oggetto delle convenzioni potesse riguardare attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

Lo schema di convenzione, che si articola in 12 articoli, dispone che vada innanzi tutto definito l'oggetto della convenzione stessa, e successivamente le modalità, i tempi e i luoghi di svolgimento delle attività, precisando che l'incarico conferito al singolo patronato viene da questo prestato in autonomia, secondo correttezza, diligenza e trasparenza.

L'articolo 3, in particolare, dopo avere ribadito che l'attività è fornita senza scopo di lucro, stabilisce le modalità di rendicontazione dei costi, anche forfettari, sostenuti dal patronato, specificando che i criteri di calcolo dei rimborsi vanno determinati con riferimento alle caratteristiche delle attività in relazione a parametri individuati dai soggetti pubblici e privati convenzionati.

Lo schema precisa inoltre che il patronato è ritenuto responsabile di eventuali danni causati da errori commessi dal proprio personale, e che entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, lasciando alle parti medesime la scelta del tempo di preavviso per il recesso, che va comunque comunicato con atto scritto.

Il patronato, che non può in ogni caso sub-affidare, o cedere a terzi, gli impegni sottoscritti, è titolare del trattamento dei dati personali, e di conseguenza ha l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite nel rispetto delle disposizioni dettate dal Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

A garanzia della trasparenza delle relazioni i patronati sono tenuti a rendere pubbliche sui propri sito web le convenzioni stipulate.

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