Previdenza

Esercizio della facoltà di computo per gli iscritti alla gestione separata: nuovi chiarimenti Inps

di Antonio Carlo Scacco

Ulteriori chiarimenti sulla facoltà degli iscritti alla gestione separata di accedere al trattamento pensionistico cumulando altri periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali sono stati forniti dall'Inps con circolare n. 184 dell'18 novembre scorso.

Come si ricorderà l'articolo 3 del Dm 282/96 consente ai lavoratori iscritti nella gestione separata la facoltà di presentare, al momento della presentazione della domanda di pensione, anche la richiesta di computo degli altri eventuali periodi di contribuzione (fondo lavoratori dipendenti e gestioni sostitutive, ex Inpad, ex Enpals ecc., con esclusione di quelli maturati nelle Casse professionali ), purché in possesso delle condizioni previste per l'opzione al contributivo.

Più in particolare, è necessario avere al momento dell'esercizio della facoltà: una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, nonché un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo tale ultima data. Ai fini del computo dell'anzianità contributiva può essere utilizzata tutta la contribuzione (sia essa obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto), purché non sovrapposta temporalmente (se c'è sovrapposizione si conteggia una sola volta) e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. La facoltà può essere esercitata anche se il soggetto ha già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni oggetto di computo o percepisca già la pensione in un qualsiasi fondo (ma in tal caso la contribuzione che ha determinato la pensione non rileva ai fini dell'accertamento dei requisiti per il computo). Il computo è relativo a interi periodi assicurativi: non è, quindi, possibile il computo parziale.

I trattamenti conseguibili con il computo sono: la pensione di vecchiaia ed anticipata, di inabilità, superstiti, supplementare, nonché l'assegno ordinario di invalidità. Nel caso di pensione ai superstiti, la valutazione delle condizioni di esercizio della facoltà di computo deve essere riferita al de cuius al momento del decesso. Si ricorda che il trattamento viene comunque liquidato nell'ambito della Gestione separata e, pertanto, il calcolo è fatto interamente con il sistema contributivo.

Come già precisato nel messaggio 219/2013, la circolare ribadisce che i soggetti che risultavano in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo, sia dei previgenti requisiti per l'accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata secondo i vecchi requisiti (contributivi cosiddetti puri), vigenti prima della riforma Fornero (legge n. 214 del 2011), a prescindere dalla data di esercizio della facoltà. Una volta ottenuto il trattamento con l'esercizio della facoltà di computo, successivi versamenti contributivi nella gestione separata danno titolo ad un supplemento pensionistico, ma solo previa domanda dell'interessato. Altri versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria o sostitutiva non possono dare luogo a pensioni supplementari o supplementi di pensione, causa la mancanza di specifiche disposizioni normative. In tale ultimo caso, pertanto, i contributi saranno valorizzati solo se si raggiungono i requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

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