Previdenza

Invalidità specifica nel Fondo volo

di Pietro Gremigni

La prestazione di invalidità specifica per gli assicurati del Fondo volo può essere riconosciuta solo se il relativo procedimento di accertamento è iniziato in costanza di rapporto di lavoro, anche se concluso successivamente alla cessazione del rapporto stesso.
Il messaggio Inps 7134 del 24 novembre 2015 precisa che tale condizione si verifica quando il lavoratore viene prima giudicato inidoneo al volo in via provvisoria ovvero idoneo parziale e poi, trascorso il periodo riconosciuto di inidoneità, permanendo tale situazione, viene riconosciuto dalle competenti autorità inidoneo al volo in via definitiva.


Invalidità successiva al rapporto di lavoro - L'inabilità permanente, che sia riconosciuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può dar luogo alla prestazione di invalidità specifica solo se la predetta inabilità possa essere riconducibile ad una (o eventualmente più) inabilità temporanea o idoneità limitata che sia stata accertata nel corso del rapporto di lavoro (Inps messaggio 5244/2015).


Fasi del procedimento - Affinché la procedura sia corretta occorre vengano rispettati i seguenti punti che garantiscono l'unicità del provvedimento:
1)giudizio di inidoneità temporanea (ovvero idoneità parziale), fondato su una determinata valutazione medico-legale. Tale giudizio deve essere emesso in costanza di rapporto di lavoro;
2)ulteriore giudizio di inidoneità temporanea. Tale giudizio può collocarsi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
3)conclusione con un giudizio di inidoneità permanente, in virtù di un giudizio medico-legale che si correla a quello espresso in precedenza. Tale giudizio può essere successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
I medici devono esprimere un parere sulla “univocità o meno della patologia che ha determinato l'inidoneità temporanea in costanza del rapporto di lavoro e poi il giudizio di inidoneità permanente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”,

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