Previdenza

Accordo bilaterale Italia-Israele per le prestazioni previdenziali

di Andrea Costa

Dal 1° dicembre è in vigore l'accordo bilaterale sulla previdenza sociale tra l'Italia e Israele firmato il 2 febbraio 2010, che sostituisce lo scambio di lettere del 7 gennaio 1987, il cui ambito di operatività era limitato all'individuazione della legislazione applicabile ai distacchi. In attesa della definizione del relativo accordo amministrativo, l'Inps, con la circolare 196 del 2 dicembre 2015, ha provveduto a fornire le prime istruzioni operative e a individuare i relativi formulari.

Occorre sin da subito evidenziare come l'accordo – applicabile alle persone che, indipendentemente dalla loro cittadinanza siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti – trovi applicazione esclusivamente con riferimento alla materia della sicurezza sociale, restando definite dalle normative interne in vigore nei rispettivi Paesi le collegate procedure di immigrazione.

Si osserva, inoltre, come l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni risulti ancora "relativamente" ridotto, in quanto l'accordo, così come evidenziato dall'Inps, non contiene diposizioni specifiche in materia di prestazioni non pensionistiche, esclude le pensioni sociali e le prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale e non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.

Più nello specifico, il nuovo accordo modifica la disciplina applicabile ai distacchi, prevedendo deroghe al principio di territorialità dell'obbligo contributivo per un periodo iniziale non superiore a 24 mesi (il nuovo formulario è IT/IL – A1), prorogabile, previa autorizzazione delle autorità o delle istituzioni competenti di entrambe le parti, per un ulteriore periodo non superiore a 2 anni (il relativo formulario è IT/IL – A 2), ferma comunque restando la possibilità, ai sensi dell'articolo 8, di prorogare il periodo di legislazione in deroga, sempre previa autorizzazione delle autorità competenti di entrambi i Paesi.

Al fine di individuare una disciplina transitoria tra il vecchio regime, che prevedeva un primo periodo di 36 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 12, la circolare 196 ha chiarito che tutti i periodi di distacco maturati prima del 1° dicembre 2015 saranno considerati per il calcolo del periodo ininterrotto, cosicché la durata complessiva non superi i 4 anni.

Sempre in tema di legislazione applicabile è ora previsto che alla persona occupata nel territorio di entrambe le parti contraenti trovi applicazione la legislazione della parte nel territorio della quale la persona risiede; una disciplina specifica è inoltre dettata per il personale viaggiante occupato sul territorio di entrambe le parti contraenti e per quello occupato a bordo delle navi. Diversamente, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una o di entrambe le parti contraenti saranno soggetti alla legislazione della parte contraente in cui risiedono, mentre i dipendenti pubblici, assimilati e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica restano assoggettati alla legislazione della parte contraente alla quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono, dal momento che l'accordo ha provveduto a salvaguardare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

Infine negli articoli 15 e 16 sono state introdotte disposizioni estremo interesse per l'effettiva tutela previdenziale del lavoratore italiano migrante, prevedendo la totalizzazione dei periodi maturati in Italia e in Israele. In particolare, laddove i periodi assicurativi non siano sufficienti per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia o superstiti in base alla legislazione nazionale, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione israeliana saranno presi in considerazione - a condizione che non si sovrappongano - e la pensione verrà liquidata in regime internazionale secondo il criterio del pro-rata.

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