Previdenza

Fondi di solidarietà: le indicazioni dell’Inps per l’assegno ordinario

di Antonio Carlo Scacco

L’Inps ha diffuso, con la circolare 201 del 16 dicembre, le istruzioni operative sull’applicazione della nuova disciplina dell'assegno ordinario prevista dall’ 30 del decreto legislativo 148/2015, corrisposto dai Fondi di solidarietà bilaterali ai lavoratori non coperti dalla cassa integrazione la cui attività lavorativa sia stata sospesa o ridotta. Novità di rilievo, rispetto alla previgente normativa contenuta nella legge Fornero (legge 92/2012), è la riconduzione della disciplina dell'assegno ai canoni classici della cassa integrazione: dalla razionalizzazione delle causali fino alla previsione di durate della prestazione differenziate in ragione della specialità della causale. In ogni caso è bene fare attenzione al fatto che ciascun Fondo può disciplinare la materia in modo diversificato, entro certi limiti, in relazione alle peculiari esigenze del settore di appartenenza: da qui la necessità di fare sempre riferimento alle relative circolari esplicative.

Le nuove disposizioni si applicano, in linea di massima, a tutti i trattamenti di integrazione richiesti dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Le causali che giustificano l'intervento, come anticipato, ricalcano quelle già previste per la concessione della trattamento di integrazione salariale: sono previste ipotesi di crisi aziendali di breve (eventi transitori e situazioni temporanee di mercato) e lunga durata (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà). Circa le prime la circolare ricorda che la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione è demandata ad un prossimo decreto del Ministro del lavoro. Tuttavia l'inps ne anticipa i contenuti richiamando la ratio della norma, ravvisabile nell'intento di vincolare le aziende al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale solo ed esclusivamente in tutti quei casi in cui ciò sia necessario per una ripresa dell'attività produttiva.

Circa l'importo dell'assegno, la norma stabilisce solo la sua misura minima, che deve essere almeno pari all'integrazione salariale. Ne segue che il Fondo può prevedere importi massimi diversi (anche superiori) rispetto a quelli massimi stabiliti dall'articolo 3 co. 5. Precisazione importante riguarda la inapplicabilità della riduzione apprendisti prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84 per cento). Seguendo l'orientamento espresso dal Minlav con nota prot. 29/0005956/P del 9 dicembre scorso, l'Inps giustifica tale tesi con la assenza, nel caso di specie, delle finalità di contenimento della spesa pubblica (le prestazioni erogate dai Fondi sono finanziate dai contributi versati dai datori e dai lavoratori del settore). Resta naturalmente salva la eventuale disposizione contraria contenuta nella disciplina istitutiva del singolo Fondo.
In ordine alla durata della prestazione, la norma (art. 30, co. 1) stabilisce solo il limite massimo della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione. Entro questi limiti i Fondi possono prevedere durate differenziate.

Causale ---> Durata

Eventi transitori o situazioni temporanee di mercato---> 13 settimane prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile

Riorganizzazione aziendale ---> 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile

Crisi aziendale ---> 12 mesi anche continuativi

Contratto di solidarietà---> 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile

La domanda si presenta esclusivamente on-line sul sito www.inps.it , Servizi OnLine (accessibili per tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti"), voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà", non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della medesima. I termini sono ordinatori: ad esempio se si superano i 15 giorni ci sarà solo lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Il periodo intercorrente tra la entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre) e la pubblicazione della circolare 201 (il 16 dicembre) è "neutralizzato": quindi, ad esempio, se si verifica una sospensione dal 25 settembre 2015 al 24 settembre 2016 , i 15 giorni decorrono in ogni caso dal 16 dicembre (quindi la scadenza è fissata al 31 dicembre 2015).
Infine, come norma di chiusura, l'articolo 30 co. 1 del d.lgs. 148 richiama l'applicazione, per quanto compatibile, della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Pertanto si applicano le medesime regole in materia di divieto di cumulo con la attività di lavoro autonomo e subordinato, principio di prevalenza sulla malattia, conciliabilità con gli altri istituti (infortunio sul lavoro, maternità, ec.).

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