Previdenza

Come cambia la richiesta dell’Isee nel 2016

di Antonio Carlo Scacco

L’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fu introdotto sperimentalmente nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 109/1998, allo scopo di individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti specifiche prestazioni o servizi sociali/assistenziali, comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Nel tempo tale indicatore si è rivelato non all'altezza dei compiti richiesti, non di rado favorendo abusi ed utilizzi impropri soprattutto a causa di alcuni difetti strutturali legati alla sua determinazione. In questo contesto l'articolo 5 del decreto legge 201/2011 (poi convertito con ampie modificazioni con legge 214/2011) ne ha radicalmente riformato la metodologia di calcolo e i criteri di attuazione, demandando a un decreto non regolamentare (il Dpcm 159 del 5 dicembre 2013) l’individuazione dei dettagli operativi. Si è, in sostanza, cercato di ridurre errori e frodi nella compilazione integrando automaticamente dati già in possesso delle Amministrazioni, valorizzando alcune attività originariamente escluse (ad esempio somme fiscalmente esenti) e rafforzando i controlli. Da ultimo il decreto interministeriale n. 363 del 29 dicembre 2015 ha approvato i nuovi modelli Isee e le relative istruzioni (in vigore dal 1° gennaio 2016), mentre resta in vigore il modello di attestazione approvato con decreto del 7 novembre 2014.


Tipologie di dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu)
La Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Isee ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (es. asili nido, diritto allo studio, bonus elettrico ec.), e contiene i dati di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessari a ricostruire la complessiva situazione economica del nucleo familiare. Può essere inoltrata direttamente all'Inps mediante la compilazione del modulo online in forma assistita sul sito Inps (“Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”), oppure presentata ai Comuni, ai Caf, all'ente che eroga la prestazione, oppure alla sede Inps territorialmente competente.

Da ricordare: la dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (la Dsu per il calcolo dell’Isee corrente ha validità di due mesi dalla presentazione).

Esistono diversi tipi di dichiarazione. Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente presentare una Dsu «mini» , che rappresenta una sua versione semplificata in quanto comprende solo la prima parte del Modello base (MB.1) e la prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcuni casi, tuttavia, è necessario presentare il modello esteso della DSU: più in particolare quando si richiedono prestazioni per il diritto allo studio universitario, vi siano nel nucleo familiare persone con disabilità e/o non autosufficienti oppure figli i cui genitori non siano né coniugati tra loro né conviventi, infine quando si chiede l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o la sospensione degli adempimenti tributari.
Per il calcolo dell’Isee corrente, è invece necessario presentare un terzo tipo di DSU (Modello MS). Infatti l’Isee fa ordinariamente riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente (quindi nel 2016 ai fini Isee si considerano i redditi percepiti nel 2014). Se si verificano rilevanti variazioni del reddito (per es. si perde il posto di lavoro) è possibile calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (o degli ultimi due mesi se si è verificata la perdita/sospensione del lavoro nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato). La relativa Dsu ha validità di due mesi dalla sua presentazione. Una volta ricevuta la Dsu, l’Inps procede al calcolo del relativo Isee servendosi dei dati in proprio possesso e di quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate, rendendo disponibile la relativa attestazione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla sua presentazione, nell'area servizi del suo portale web, tramite Pec o presso le sedi territoriali competenti. Può essere anche reperita presso l’Ente al quale è stata presentata la Dsu. Qualsiasi componente del nucleo familiare può richiederla.


La Dsu mini
E' il tipo più diffuso e si compone di un Modello Base (Modulo MB.1), da valorizzare con le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed alla casa di abitazione del nucleo, ed il Foglio Componente (Modulo FC.1), da valorizzare per ogni soggetto appartenente al nucleo, indicando i dati anagrafici nonché le informazioni reddituali e patrimoniali.


La Dsu “estesa” o “integrale”
Contiene i moduli “base”, ossia quelli che fanno parte della Dsu mini più altri moduli da compilare a seconda della prestazione che si richiede (i moduli FC devono essere valorizzati, se richiesti, per ciascun componente del nucleo).


La Dsu per il calcolo dell’Isee corrente
Questo modello di Dsu (denominato “MS” che sta per Modello sostitutivo) può essere presentato dal dichiarante della Dsu che si richiede di aggiornare, ovvero dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa. Quindi per richiedere l'aggiornamento è necessario:
- il possesso di un Isee in corso di validità
- una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'Isee calcolato ordinariamente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©