Previdenza

Addetti alla rimozione amianto del settore ferroviario: domanda all’Inps entro il 29 febbraio

di Pietro Gremigni

Entro il 29 febbraio 2016 i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti al rischio amianto devono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali loro spettanti. Lo afferma l'Inps con il messaggio 587/2016, in attesa che venga emanato il decreto attuativo per stabilire i relativi criteri.
Pertanto le domande vanno comunque presentate anche se non sono ancora chiari alcuni punti della novità normativa introdotta dalla legge di stabilità 208/2015.
Il decreto dovrà, in particolare, individuare le modalità di certificazione dell'esposizione da parte degli enti competenti e i criteri di assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati dato che la legge ha imposto dei limiti di risorse (5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019).
In attesa del decreto le sedi Inps terranno sospese le relative procedure istruttorie.

Interessati – La norma interessa i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto del vagone o della motrice.

Beneficio – La legge fa rinvio al beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 che prevede per i lavoratori esposti all'amianto l'incremento dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e in particolare la moltiplicazione per 1,25 dell'intera vita lavorativa ai fini previdenziali. In pratica il numero di settimane accreditate ai fini pensionistici deve essere moltiplicato per 1,25.

Domanda – Va presentata anche tramite patronato all'Inps in modalità telematica, allegando apposita autodichiarazione con la quale l'interessato precisa il sito produttivo in cui è stato impiegato e la relativa durata. Una volta emanato il decreto attuativo, può darsi che vengano chieste dalle sedi competenti delle integrazioni alle domande presentate e rimaste in sospeso.

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