Previdenza

Età pensionabile di ballerini e tersicorei posticipabile a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini

di Pietro Gremigni

Il limite massimo dei due anni entro cui ballerini e tersicorei iscritti all'ex Enpals possono manifestare l'opzione per restare in servizio, pur avendo già compiuto i limiti di età pensionabile, non si riferisce alla durata massima di permanenza in servizio.
Così si è espresso il ministero del Lavoro nella risposta a interpello 9/2016, di fronte a un quesito avanzato dall'Associazione nazionale delle fondazioni liriche e sinfoniche (Anfols).


Età pensionabile - La categoria di ballerini e tersicorei tenuta all'iscrizione alla gestione dello spettacolo ex Enpals ora confluita in Inps, ha visto in questi ultimi anni alcune modifiche che hanno variato via via l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia:
- fino al 1° maggio 2010: 47 anni per le donne, 52 anni per gli uomini (Dlgs 182/1997);
- dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2013: 45 anni per tutti (legge 100/2010);
- dal 1° gennaio 2014: 46 anni per tutti più speranza di vita (Dpr 157/2013).
La legge 100/2010 ha previsto in via assolutamente transitoria ed eccezionale, un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell'età pensionabile, alla data del 1° maggio 2010, si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo, opzione da rinnovare annualmente. Il mantenimento in servizio non poteva comunque valicare il limite massimo di pensionamento di vecchiaia pari a 47 per le donne e di 52 anni per gli uomini.
L'opzione annuale doveva essere esercitato entro il 1° luglio 2010 o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione.


Caratteristiche dell'opzione in servizio - L'opzione intanto ha interessato coloro che l'hanno potuta esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge 100/2010. Scaduto questo termine è venuta meno la possibilità di permanenza in servizio in base alle regole speciali descritte in precedenza, oltre l'età pensionabile.
I due anni pertanto si riferiscono solo al termine massimo entro cui era possibile esercitare l'opzione e, secondo l'interpretazione fornita dal ministero del Lavoro, non si riferisce affatto al tempo massimo di permanenza in servizio, una volta esercitata l'opzione stessa. Il tempo massimo di permanenza in servizio, una volta scelto di proseguire il rapporto, rimane fissato nell'età di 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.

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