Previdenza

Solimare si adegua alla disciplina dei fondi di solidarietà

di Enrico Brandi

Dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà Solimare eroga le prestazioni a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali anche in relazione alle imprese che occupano più di 5 dipendenti occupati mediamente nel semestre precedente, computando anche gli apprendisti.

L'Inps con la circolare 28/2016 recepisce l'accordo integrativo settoriale del 30 novembre 2015, che a sua volta attua quanto previsto dal Dlgs 148/2015 che ha riformato il sistema dei fondi di solidarietà. La circolare disciplina gli aspetti contributivi, rimandando a successive istruzioni per ciò che concerne le prestazioni che in ogni caso consistono in un assegno ordinario spettante nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, riconducibili ad una delle causali di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il cui importo è parametrato all'integrazione salariale.

Imprese escluse - Dall'ambito di applicazione sono escluse le imprese del settore del pilotaggio marittimo e le imprese già obbligate al finanziamento di altri fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato).

Contribuzione – Le imprese destinatarie devono versare al fondo, costituito presso una gestione Inps, un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l'obbligo contributivo.
Il contributo è dovuto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell'accordo costitutivo del fondo (marzo 2014). Inoltre, in caso di ricorso alle prestazioni del fondo, è dovuto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.

Computo della soglia dimensionale – L'Inps precisa i criteri di calcolo della soglia minima di dipendenti, includendo nel numero degli occupati i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Sono esclusi gli apprendisti fino alla data del 31 dicembre 2015, mentre sono computabili dal 1° gennaio 2016. I lavoratori part time sono computati in proporzione all'orario svolto, così come i lavoratori intermittenti.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Nel caso in cui l'impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti previdenziali, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

Versamento dei contributi – Dal mese di febbraio 2016 la contribuzione ordinaria dovuta al fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. Le imprese che devono regolarizzare i contributi pregressi risalenti dal marzo 2014, lo potranno fare senza interessi, entro la scadenza contributiva del 16 maggio 2016.

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