Previdenza

Accordi transattivi e sanzioni civili

di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni civili, in caso di accordi transattivi riguardanti i contributi previdenziali, li fornisce l’Inps con messaggio n. 754 del 19 febbraio 2016.

Viene richiamata la circolare n. 38/2010, dove al punto 9.1, veniva ribadito che gli accordi transattivi devono avere ad oggetto tutti i debiti, in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo, del proponente per programmare un unico piano di rientro con il carico contributivo integrale, ma con le sanzioni civili ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale, con le modalità ed i tassi indicati al punto 5 della circolare n. 88/2002.

Rinviando alle istruzioni fornite con la circolare n. 88 citata, per la riduzione delle sanzioni civili, vengono fatte le seguente precisazioni per chiarire meglio l'ambito in cui il potere riduttivo può essere esercitato nell'ambito delle fattispecie trattate nella circolare 38/2010.
Viene richiamato l'art. 182-ter, commi 1 e 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.) che ha disciplinato le proposte di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali e assistenziali amministrati dall’Inps e dei relativi accessori; la proposta di transazione, può essere avanzata sia nella procedura di concordato preventivo, che in quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In merito all'ipotesi di accordo transattivo, la riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista nei casi di procedure concorsuali potrà operare, come fissato al punto 2) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inps n. 1 dell'8 gennaio 2002, soltanto in caso di avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Ne deriva, che in caso di richiesta di pagamento rateale degli importi dedotti in transazione, ove l'applicazione delle falcidie nella misura definita dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 per le somme aggiuntive sia operata sull'importo delle stesse già ridotto, ai sensi del comma 16 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, il piano concordatario dovrà contenere una specifica evidenza nel Fondo Rischi destinata alla copertura della differenza tra il valore integrale delle sanzioni civili dovute ex comma 8, e quello ridefinito nella misura ridotta in virtù del comma 16 della richiamata norma.

Invece, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, sono finalizzati a consentire all'imprenditore in stato di crisi il ripristino della condizione di solvibilità dell'impresa attraverso la stipula, con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di un accordo che preveda il pagamento in percentuale dei soli creditori aderenti al patto anche se nei limiti di falcidia fissati dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009.

In particolare, la stipula di tali accordi, ai sensi dell'art. 1372 c.c., non determinando alcun vincolo nei confronti dei creditori rimasti ad essi estranei, lascia indenne in capo a questi ultimi il titolo a vedere soddisfatti integralmente i propri crediti.

Ne deriva, che gli accordi di ristrutturazione, anche se regolati nella legge fallimentare, non possono essere ricompresi nell'alveo delle procedure concorsuali con l'effetto di restare esclusi dall'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili previsto per le procedure concorsuali dall'art. 116, comma 16, della legge n. 388/2000.

Le sedi Inps, nella definizione degli accordi di transazione vengono invitate a verificare che le proposte siano conformi alle citate indicazioni.

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