Previdenza

Calcolo della pensione 2016: rivalutati retribuzioni e montanti

di Pietro Gremigni

Sono stati ufficializzati dall'Inps i coefficienti di rivalutazione dei montanti contributivi e quelli delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per le pensioni da liquidare nel 2016, per quanto riguarda sia le quote retributive, sia quelle contributive delle stesse.
L'Inps con messaggio 11 marzo 2016, n. 1130, ha pubblicato le tabelle rielaborate dei coefficienti di rivalutazione della quota A e B delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, nonché ha fissato il valore del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.


Retribuzioni e redditi pensionabili - Ai fini del calcolo della quote retributive occorre individuare la retribuzione media settimanale. I coefficienti di rivalutazione riguardano le retribuzioni imponibili effettivamente percepite:
1) negli ultimi 5 anni di contribuzione (260 settimane) per la Quota A retributiva in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992;
2) negli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) per la quota B retributiva in funzione delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 (se l'assicurato ha meno di 18 anni a questa data) oppure fino al 31 dicembre 2011 (se l'assicurato ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Il tasso di rivalutazione 2014 per le pensioni da liquidare nel 2016 è rimasto sostanzialmente invariato e infatti risulta pari a un'unità.


Montante contributivo - Ogni anno il montante accreditato (per i lavoratori dipendenti, il 33% della retribuzione imponibile) viene rivalutato con il coefficiente di trasformazione, che per l'anno 2014 è stato fissato nella misura percentuale di 1,005058%.
Ricordiamo che il tasso relativo all'anno precedente è risultato negativo, pari a -0,001927, cosa che ha determinato l'applicazione della salvaguardia prevista dalla legge 335/1995, facendo salire il valore del coefficiente a 1. La legge 335/1995 prevede, infatti, che in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Tuttavia l'articolo 5, comma 1 bis, della legge 109/2015 ha previsto che in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.
Pertanto il differenziale negativo dell'anno precedente non è stato recuperato in sede di fissazione del nuovo tasso di capitalizzazione.
La quota contributiva relativa alle pensioni da liquidare nel 2016 è composta dai montanti accumulati rivalutati fino al 2014, più la contribuzione relativa all'anno 2015 e quella eventualmente versata nel 2016, anteriore alla decorrenza della pensione, che non sono rivalutabili.

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